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Incidenti sugli impianti di risalita: le responsabilità

Tre gravi, per fortuna non letali, episodi in poche settimane propongono anche il quesito relativo a colpe e risarcimenti. Che non sono sempre dovuti

Gli incidenti sulla cabinovia in Tirolo e sulla seggiovia a Gallio (Vicenza) della settimana scorsa, preceduti da quello appena prima di Natale a Racines, hanno portato l’attenzione sulle problematiche della sicurezza degli utenti sciatori e delle responsabilità in capo ai comprensori e ai manutentori degli impianti.

Analizzando i singoli incidenti possiamo di principio confermare che la Responsabilità rimane in capo ai manutentori dell’impianto e ai gestori dello stesso. Il risarcimento dei danni, fino al massimale, è in carico alla assicurazione dei gestori dell’impianto, poi accertate le responsabilità possono intervenire altri soggetti.

Non tutti gli incidenti comportano una responsabilità in capo al gestore. In giurisprudenza, come vedremo più in dettaglio di seguito, in caso di piccoli incidenti, che non rientrano nella fattispecie di disastro colposo, il fattore umano (ossia lo sciatore) è determinante e, in caso di colpa piena dello sciatore, non è prevista alcuna responsabilità in capo al Gestore. Nel caso ci sia un concorso di colpa il giudice decide le spese da liquidare per ogni parte.

Le responsabilità sono derivanti dall’art. 1681 del Codice Civile e discende dalla conclusione del contratto di trasporto tra il gestore e il passeggero-danneggiato dove “il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”. Con il contratto di trasporto di persone, quindi, il vettore è responsabile non soltanto per il ritardo o per altri eventuali inadempimenti nell’esecuzione del trasporto, bensì anche dell’incolumità della persona.

L’onere della prova è a carico del gestore, in quanto la colpa è presunta. Il vettore deve dimostrare che l’evento non era prevedibile o evitabile con la normale diligenza.

Vediamo, a titolo di esempio, cosa è successo a seguito di una grande disgrazia e di un piccolo incidente

La tragedia del Mottarone

Era il 23 maggio 2021 quando la cabina della Funivia Stresa–Alpino-Mottarone precipitò al suolo provocando la morte di 14 passeggeri e con un solo sopravvissuto il piccolo Eitan Biran.

Da quel tragico giorno si è dimostrata la colpevolezza sia della impresa di manutenzione – la Leitner-, sia delle Ferrovie del Mottarone che gestisce gli impianti e di 6 persone fisiche dipendenti delle due società. L’assicurazione Reale Mutua della società che gestisce l’impianto ha provveduto in anticipo a risarcire con il massimale 10 milioni di euro i 52 familiari delle vittime. Una cifra tuttavia bassa che pochi giorni fa è stata aumentata con l’intervento dalla azienda Leitner che ha elargito una cifra – riservata – superiore a quanto già avevano recepito i familiari dall’assicurazione dell’impianto.

In seguito, alla fine del processo, la società manutentrice potrà rivalersi di tali somme una volta accertate le responsabilità personali penali dei responsabili della tragedia.

Cade dalla seggiovia, risarcita a metà

Nel 2011 una sciatrice nel momento di salire sulla seggiovia sugli impianti del San Pellegrino è caduta provocandosi una serie di traumi. La signora ha chiesto di essere risarcita.

Il Giudice inquadrata la fattispecie nel Contratto di trasporto ha ravvisato che “Per particolari mezzi di trasporto, quali gli impianti di risalita a movimentazione continua che necessitano, all’inizio e al termine del trasporto di una collaborazione attiva da parte del viaggiatore, nell’accertamento della responsabilità del vettore deve tenersi in debito conto anche la condotta dell’utente.

Questi, se non è in grado di offrire la sua collaborazione, è obbligato a segnalare in anticipo eventuali difficoltà. Nel caso di specie, un tale obbligo non sussisteva, perché la sciatrice stessa ha spiegato di essere abituata ad usare i mezzi di risalita”. Un particolare questo che per il giudice fa sì che la responsabilità sia divisa 50 e 50 fra società e sciatrice. E gli impianti dovranno risarcire la donna «solo» di 22 mila euro.

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