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Multati per uso drone non autorizzato e cane senza guinzaglio nel PNALM. Attenzione ai regolamenti!

Nella giornata di lunedì 31 gennaio, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) ha sfruttato i canali social per diffondere una notizia su cui riflettere collegialmente. Nei giorni scorsi sono stati identificati e sanzionati gli autori di un video girato, all’interno dell’area protetta, con un drone non autorizzato. Una seconda sanzione è stata inflitta per aver condotto nel Parco un cane senza guinzaglio.

Il comunicato del Parco

“Nei giorni scorsi su Facebook è apparso l’ennesimo video realizzato con un drone non autorizzato all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. Le immagini sono state girate nei pressi del Rifugio Di Iorio – Monte delle Vitelle – a cavallo tra i Comuni di Pescasseroli e Villavallelonga, una delle zone più delicate del Parco. Nel video insieme agli autori era presente anche un cane che scorrazzava libero e indisturbato in mezzo al paesaggio innevato e che con tutta probabilità era stato portato lassù senza guinzaglio né museruola. Tale situazione, probabilmente “normale” per molte persone, costituisce in realtà una grave violazione alle norme in materia di Accessibilità e Fruizione del Parco.

Per motivi di tutela e conservazione, su parte dei sentieri del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è categoricamente vietato l’accesso con cane al seguito. Sempre per motivi di tutela e conservazione, l’utilizzo del drone all’interno del Parco, senza preventiva autorizzazione dell’Ente, è vietato ai sensi della legge 394/1991.

A seguito dell’attività d’indagine operata dal Servizio di Sorveglianza dell’Ente, i responsabili di tali violazioni sono stati identificati e sanzionati. L’utilizzo di droni e l’accesso ai sentieri con cani da compagnia sono due attività normate e regolamentate in quasi tutte le aree protette del mondo. Queste regole sono state stabilite sulla base di evidenze scientifiche sul disturbo alla fauna e sul potenziale danno che tali attività possono arrecare agli ecosistemi. Se ami veramente la Natura rispetti le regole!”

Regole da seguire per uso dei droni nei Parchi

Una vicenda che fornisce uno spunto per ripassare insieme le regole da seguire nei Parchi, sia in riferimento al corretto uso dei droni che al condurre in aree protette i propri amici a 4 zampe.

Partendo dai droni: a livello nazionale il loro impiego è normato dal regolamento ENAC per i velivoli a pilotaggio remoto. Nelle Aree protette e nei siti di Rete Natura 2000 tale normativa è integrata da una serie di ulteriori riferimenti normativi. In ambito nazionale troviamo la Legge Quadro sulle Aree Protette n.394/91, che all’articolo 11, comma 3 lettera h specifica che nei Parchi è vietato il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Se si iniziano poi a spulciare le leggi regionali e provinciali, appare tutto molto complesso. In sintesi, per poter effettuare un sorvolo in un’area protetta serve una autorizzazione, rilasciata dall’Ente qualora le finalità del sorvolo siano ritenute opportune. Cosa intendiamo per “opportune”: non per finalità ludiche ma professionali (es. riprese per documentari, attività scientifica…).

Ma non è sempre detto. Essendo il divieto di sorvolo nei Parchi finalizzato in primo luogo a evitare il disturbo della fauna selvatica, è possibile che alcuni Enti consentano di effettuare voli in periodi non delicati per le specie di interesse (dunque distanti dalla fase di riproduzione) o in aree in cui il rischio di disturbo sia estremamente limitato se non assente, naturalmente nel rispetto di regole quali l’altezza massima di 120 metri secondo il regolamento ENAC, il mantenimento del drone a vista, distanze minime da rispettare da edifici e persone in transito. Il consiglio è dunque principalmente il seguente: contattare per tempo l’Ente e chiedere informazioni dettagliate sulla possibilità di utilizzo del drone, anche eventualmente come hobby.

Cani sempre al guinzaglio

Passiamo al punto 2: come gestire Fido a zonzo per un’area protetta. Sicuramente mai senza guinzaglio. Ogni area protetta ha in tal senso un proprio regolamento, che definisce anche le multe che si rischiano in caso di inottemperanza. Sono presenti sul territorio nazionale anche aree protette in cui è totalmente vietato l’ingresso dei cani o è consentito soltanto in aree attrezzate o su alcuni sentieri, esattamente come si legge nel comunicato del PNALM. In alcuni casi è possibile riscontrare dei divieti di accesso stagionali (es. in estate).

In merito alla museruola, non è obbligatoria a meno che non ne facciano richiesta le autorità competenti. Anche in questo caso è bene informarsi presso l’Ente.

In caso di inosservanza dei regolamenti, se un cane libero insegue la fauna, il suo padrone può essere sanzionato. Qualora morda altre persone, il proprietario dovrà rispondere di una responsabilità amministrativa, penale e civile.

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3 Commenti

  1. quella del cane è na cagata pazzesca: proteggere la fauna da un cane quando abbiamo
    sotto gli occhi l’estinzione di specie animali dovuti all opera dell uomo è tutto dire….
    meglio pestare una merda di cane sul marciapiede che pippare smog 24oresu 24…
    per quanto riguarda il guinzaglio : se si ha paura d un cane in libertà figuriamoci cosa
    succede se si incontrasse un orso o dei cani inselvatichiti o lupi;
    in ambiente : a proprio rischio e pericolo:vogliamo fare come quella che chiese i danni per la
    pietra presa in Presolana?

    1. GPaolo,
      premesso che per l’uomo è più probabile essere morsicati o inseguiti da un cane che da un orso o un lupo, il cane in un area protetta, facciamolo entrare ma al guinzaglio.
      Lo smog poi è una piaga delle grandi città ma non sicuramente legate alle auto, w il motore termico e il diesel soprattutto.

      Ciao

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