News

Mille euro di multa a uno sciatore ubriaco. Le regole da seguire sulle piste da sci

Sempre più numerose le multe affibbiate a chi scia dopo aver bevuto troppo. Ma le norme anti alcol non riguardano scialpinisti e freerider

La notizia in arrivo da Livigno è solo l’ultima di una lunga serie: “era così ubriaco da non riuscire più ad alzarsi dopo essere caduto ripetutamente sulla pista da sci. Mille euro di multa e ritiro immediato dello skipass per un turista della Repubblica Ceca”.

Ad allertare gli agenti sono stati alcuni sciatori, che dopo aver rischiato di essere travolti dall’uomo impegnato nella discesa di una pista di media difficoltà sul versante del Mottolino, lo hanno visto rotolare a terra ripetutamente. Quando i poliziotti sono arrivati, il turista era accasciato sulla neve, gli occhi lucidi, l’alito che sapeva di vino. Lo hanno accompagnato negli uffici e sottoposto ad alcoltest: aveva bevuto quattro volte in più dei limiti consentiti dalla legge, 2,02 grammi per litro ben sopra oltre il limite di 0,5 grammi per litro (lo stesso limite applicato al Codice della strada) ed è quindi stato multato ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 40/2021, entrato in vigore nel gennaio 2022, che regola l’attività e la pratica degli sport sulle piste da sci. A differenza che per il Codice della Strada non vengono applicate sanzioni di natura penale.

Nell’articolo vedremo anche gli altri obblighi a cui deve seguire ogni sciatore.

Gli altri obblighi introdotti dalla legge del 2022

Al fine di garantire maggior sicurezza sulle piste gli art. 17 e seguenti del D.Lgs 40/ 2021 ha introdotto ulteriori obblighi per gli sciatori (ma anche per gli impiantisti). Tali obblighi sono vigenti solo all’interno dei comprensori sciistici e, salvo alcuni casi specifici, non sono applicabili per chi cammina o per chi usa slittini e bob.

  • Casco obbligatorio per i minori di 18 anni, sanzioni fino a 150 €.
  • Assicurazione obbligatoria. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. Presso ogni impianto è possibile acquistare l’assicurazione che ha un costo di 3 € circa. La multa è fino a 150 €.
  • Velocità e obbligo di prudenza. Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l’uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità propria e altrui.La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all’intensità del traffico.

    Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell’attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima. Sanzioni fino a 150 €.

  • Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle.
  • Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
  • Incrocio. Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell’incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un’altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri.
  • Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.  Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.  In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.
  • Omissione di soccorso. Chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l’assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 1.000 euro.
  • Transito e risalita. È vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente decreto, nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste. In occasione di gare o sedute di allenamento è vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla.
  • Concorso di responsabilità. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.
  • Mezzi meccanici. Gli sciatori, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e consentire la loro agevole e rapida circolazione. Questo non comporta un divieto di sciare al di fuori dell’orario di apertura degli impianti salvo quanto previsto dei singoli comprensori e che deve essere verificato in loco.
Tags

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button
Close