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Si può andare in montagna nell’Italia zona arancione?

Da lunedì molte Regioni italiane sono tornate in zona arancione e i dati fanno sperare che la prossima settimana altre possano avere la stessa sorte.

Premesso che la situazione epidemiologica rimane delicata ed è bene ricordare che è importante comportarsi con buon senso seguendo le regole, con il cambio colore mutano i divieti e sono concesse alcune libertà maggiori soprattutto in termini di spostamenti. E la domanda che gli appassionati di montagna si fanno in questi giorni è se è possibile andare a fare un’escursione in quota nelle Regioni arancioni.

Purtroppo, ancora oggi la risposta che possiamo darvi non è certa.

Il chiarimento del Governo al Cai di gennaio e i dubbi che restano

Le cose non sono infatti cambiate dal chiarimento al Cai da parte del Governo (era ancora quello di Conte) dello scorso 29 gennaio. In quell’occasione, il Sodalizio aveva inviato una lettera alla presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Interno domandando “se, al solo ed esclusivo fine di svolgere una attività sportiva “in montagna”, sia consentito a quanti abitino in un comune che di montagne sia privo, spostarsi in altro comune “di montagna”, facendo rientro immediato alla propria residenza al termine della stessa”. Nel quesito, il Club Alpino indicava come “attività sportive (così come individuate dalla Circolare del Ministero dell’Interno N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 16.10.2020)” il trekking, l’escursionismo, l’alpinismo, lo scialpinismo, lo sci di fondo, lo sciescursionismo e le pratiche escursionistiche in ambiente innevato aperto e non attrezzato.

La replica ricevuta dal Ministero dell’Interno è stata la seguente: “In area gialla l’attività motoria e quella sportiva hanno solo il limite del confine regionale o della Provincia autonoma. In area arancione è consentita attività sportiva in altro comune, purché nella stessa Regione o Provincia autonoma, alla tassativa condizione che difettino, nel proprio comune, le condizioni perché l’attività possa compiersi. In area rossa l’attività sportiva è limitata al solo territorio comunale”.

Sulla base di tale risposta, il Club Alpino aveva pubblicato un comunicato, tramite il suo blog Lo Scarpone, chiarendo che nelle Regioni arancioni e gialle (non in quelle rosse) è possibile lasciare il proprio comune, qualora non sia un territorio montano, per svolgere quelle attività in montagna equiparate ad attività sportiva, sono escluse per tali ragioni “gite e passeggiate”.

Nonostante l’interpretazione favorevole del Cai e del suo presidente, le cose non sono però andate lisce, non tanto per gli scialpinisti, ma per gli escursionisti (con o senza ciaspole). La causa è una sola: la risposta del Governo al Cai rimane non dirimente. Soprattutto non si capisce cosa distingue una “gita e passeggiata” dall’escursionismo. L’attrezzatura? La “sportività” di chi la pratica? L’ambiente dove viene svolta?

Insomma, poca chiarezza e tanti dubbi, la cui interpretazione sul territorio è stata lasciata in mano ai singoli Prefetti e tutori dell’ordine locali. Con conseguenze imprevedibili e talvolta decisamente fantasiose, come raccontato da Stefano Ardito lo scorso 6 marzo. C’è chi in un Comune è stato fermato ai controlli e lasciato passare, chi in un altro è invece stato multato (la sanzione è di 400 euro a persona!). Oltretutto, la nota interpretativa fornita dal Ministero degli interni e a maggior ragione quella del Cai non hanno la forza di una norma giuridicamente vincolante e non sono opponibili alle forze dell’ordine in caso di controllo.

E oggi?

Nell’Italia arancione di metà aprile 2021, non è cambiato granché rispetto a come si era rimasti il 29 gennaio e, come ci aveva confermato il Presidente Generale del Cai Vincenzo Torti a marzo, non ci sono stati “nuovi contatti con la Presidenza del Consiglio e il Viminale”.

Le faq del Governo che si riferiscono al DL 1 aprile 2021, n.44 ripropongono la possibilità in zona arancione di “recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma”. Il problema è che torniamo sempre al punto di prima: non è chiaro e univoco quando l’attività escursionistica è attività sportiva e quando è invece attività motoria (gita o passeggiata). Inoltre, viene chiarito che è sempre possibile (anche in zona rossa) “nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza”.

Cosa fare quindi? l’attività in natura è di per sé a basso rischio se si rispettano le norme di distanziamento (2 metri per l’attività sportiva) e anzi fa bene alla salute fisica e mentale. Premesso questo, non è ancora ad oggi indiscutibilmente certo che si possa praticare in base alla normativa vigente.

Quello che possiamo consigliare per essere maggiormente tranquilli di non subire sanzioni in caso di controllo è di informarsi prima presso la polizia locale o la prefettura della provincia dove si desidera andare a praticare attività in montagna.

Ovviamente tutto ciò non vale se vivete in un Comune montano, in questo caso siete liberi di andare in montagna “di casa” tranquillamente.

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