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Motori in montagna, il Corpo Forestale: si applichino le leggi

Corpo Forestale dello Stato
Corpo Forestale dello Stato

BERGAMO – “Per vigilare di più e meglio sarebbe opportuno che gli Enti territoriali procedessero ad ottemperare alla Direttiva regionale e redigessero un regolamento. Un chiaro regolamento farebbe la differenza ma pochi Enti finora hanno ne adottato uno”. Questa l’opinione di Rinaldo Mangili del Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato – Nucleo Investigativo di Polizia Forestale ed Ambientale di Bergamo. Lo abbiamo intervistato sul problema del transito dei mezzi a motore sui sentieri di montagna.

Secondo la legge a chi spetta la sorveglianza?
La problematica del transito dei motoveicoli sui sentieri e sulle mulattiere non solo in montagna, ma  su tutto il territorio regionale è regolata dalla Legge Regionale numero 31 del 5-12-2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di agricoltura, foreste, pesca  e sviluppo rurale  – e del suo Regolamento R.R. n. 5 del 20-7-2007  – Norme Forestali regionali (è dell’anno precedente in quanto redatto sulla base della Legge Regionale numero 27/2004). Ai sensi dell’articolo 61, comma 1, della suddetta Legge Regionale “le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative alle normative regionali in materia sono esercitate dal Corpo Forestale dello Stato, dalle Guardie dei Parchi regionali (5 in provincia di Bergamo), dalle Guardie boschive comunali, dagli Agenti della Polizia Locale”, nonché alle Guardie Ecologiche Volontarie (Comunità Montane, Parchi e Provincia) se hanno frequentato appositi corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale. Nella materia forestale rientra anche l’aspetto normativo relativo alla viabilità agro-silvo-pastorale. Con le leggi regionali precedenti si diceva che bisognava ci fosse innanzi tutto il riconoscimento della strada agro-silvo-pastorale da parte del Comune mediante un elenco: questo voleva dire che i Comuni dovevano riconoscere le strade in questione, mettervi un cartello, e possibilmente anche una sbarra. Ma raramente questo è stato fatto.

Mediamente, quante persone sanzionate all’anno?
Il Corpo Forestale dello Stato nella zona bergamasca sanziona mediamente all’anno 30-40 trasgressori

Chi trasgredisce di più?
Trasgrediscono senz’altro maggiormente i motoveicoli fuori strada. Bisogna innanzitutto distinguere tra moto da enduro, che sono dotate di targa e soggette alle norme del Codice della strada, dalle moto da motocross, che sono invece vincolate alla circolazione solo su circuiti con salti, paraboliche, ecc. La Legge numero 120/2010 sulla sicurezza stradale ha modificato diversi articoli del Codice della Strada tra i quali l’articolo 100 il quale prevede che tutti i motoveicoli siano dotati di targa la quale é personale. I motocross senza targa, pertanto, non possono circolare sulle strade ma solo su circuiti. Invece spesso circolano in montagna.

I trasgressori sono per lo più sportivi, o persone che utilizzano i mezzi a motore per raggiungere i propri alloggi, magari secondo case o luoghi di vacanza?
Sono solitamente gli “appassionati” di moto. Coloro che raggiungono fabbricati rurali, non seconde case o luoghi di villeggiatura, utilizzano i motoveicoli come “mezzi di servizio” e per lo più sono autorizzati dall’Ente territoriale competente, ovvero il Comune. Quasi sempre le seconde case o luoghi di villeggiatura sono serviti da strade comunali.

Nel caso di seconde case non servire da strade comunali, come si devono comportare i proprietari?
È il Comune a rilasciare i permessi su richiesta, generalmente gratis. Ma bisogna stabilire se il terreno su cui passa il sentiero è di proprietà pubblica o privata. In questo campo si finisce spesso in un groviglio, perché si possono incontrare molti casi, come quello della servitù di passaggio: secondo il Codice Civile se ho un terreno situato in un posto non accessibile da una strada pubblica, devo potervi arrivare comunque, passando dove è possibile.

La legge vieta il transito ai motori su mulattiere, sentieri e strade agro-silvo-pastorali, ma non di altri tipi di strade. Esistono percorsi alternativi sufficienti?
Su questo punto è necessario chiarire. L’articolo 59 comma 1 della Legge Regionale numero 31/08 stabilisce che “le strade agro-silvo-pastorali sono “infrastrutture finalizzate ad un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito”. Il transito è disciplinato da un Regolamento comunale approvato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta Regionale”. A tale proposito la Delibera della Giunta Regionale numero 14016 dell’8-8-2003 ha approvato la “Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all’attività agro-silvo-pastorale ” che classifica tale viabilità e classifica anche “i tracciati di interesse agro-silvo-pastorale” (caratteristiche della rete viabile, piste forestali, sentieri,mulattiere, itinerari alpini), indica le modalità di censimento e propone un Regolamento tipo. Il comma 2  stabilisce che “per il territorio di rispettiva competenza, le Province, le Comunità Montane e gli Enti gestori dei Parchi, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e di pianificazione, predispongono piani di viabilità  agro-silvo-pastorale,  nell’ambito dei Piani di Indirizzo Forestale, allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente”. Il comma 3 stabilisce che “sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri, è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio  e di quelli autorizzati in base al Regolamento comunale. Il comma 4 dispone che  “è altresì vietato li transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dalla Regione su terreni appartenenti al patrimonio forestale regionale, nonché in tutti i boschi e nei pascoli ad eccezione dei mezzi di servizio. Il comma 5 prevede che siano i Comuni  a segnalare i divieti di transito sulle strade agro-silvo-pastorali. L’articolo 61 comma 10 della Legge Regionale numero 31/08 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 316,71 euro per chi transita senza l’autorizzazione,  ridotta ad 1/3 per chi transita in difformità all’autorizzazione stessa. Gli altri tipi di strade, ovvero quelle comunali, sono soggette al Codice della Strada. Non è una questione di percorsi alternativi, ma per raggiungere le abitazioni rurali e/o di villeggiatura solitamente vi sono le strade comunali o private (interpoderali, poderali, vicinali). Non sono certo utilizzati i mezzi a motore, intesi come motociclette per portare vivande e materiali.

Ritiene che bisognerebbe vigilare di più?

Senz’altro bisognerebbe vigilare di più ma, purtroppo, coloro che devono vigilare (Corpo Forestale dello Stato,  Polizia Locale, Guardie comunali) sono pochi e non coordinati tra loro e ognuno ha i propri problemi di organico. Non solo, ma vi sono anche problemi per identificare i trasgressori perché non è facile bloccarli: non sono a piedi, magari sono in gruppo, e circolano senza targa o con targhe coperte. Per vigilare di più e meglio sarebbe opportuno che gli Enti territoriali procedessero ad ottemperare alla Direttiva regionale e redigessero il regolamento. Un chiaro regolamento farebbe la differenza ma pochi Enti finora hanno ne adottato uno. Inoltre può essere utile l’impiego delle Guardie Ecologiche Volontarie a disposizione dei vari Enti territoriali, dalle Comunità Montane, ai Parchi regionali, alle Province, i quali dovrebbero trovare un coordinamento tra loro.

Cosa ne pensate delle proposte del Cai per cercare un rimedio a questa situazione?
Le proposte del Cai sono condivisibili, basta che gli Enti territoriali, a cui spettano tali mansioni, comprese quelle di studiare ed autorizzare percorsi idonei, predispongano il regolamento secondo la Direttiva regionale. Serve un regolamento adattato ad ogni territorio di competenza, che contenga anche indicazioni sulla manutenzione della viabilità minore locale. Bisognerebbe chiedere ai vari Enti territoriali il motivo per il quale finora non hanno ottemperato alla Direttiva. Con il Regolamento sarebbe più facile per tutti controllare la situazione: per fare un esempio, nella zona di Clusone ed in “Pineta” giungono anche stranieri a praticare motocross. Noi avevamo denunciato la cosa, ma poiché mancano le aree adibite a queste attività, non si trova rimedio. Eppure la normativa lo prevede. Il regolamento sarebbe poi utile a tutti gli utenti della montagna, per renderli consapevoli della tipologia di viabilità minore e dei tracciati da utilizzare per escursioni ed altro, ma anche ai controllori, per svolgere una corretta applicazione delle normative vigenti in questo settore.

Delibera n_ 14016 del 8-8-2003 Direttiva regionale viabilità locale di servizio

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