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Mi faccio male nel sentiero, di chi è la responsabilità? Dal Tribunale di Bergamo una sentenza importante

Il giudice ha escluso ogni responsabilità del Comune di Valbondione e del Parco delle Orobie portati in giudizio da un escursionista colpito da un masso mentre percorreva un sentiero. Riproponiamo l’articolo su questo tema pubblicato lo scorso autunno

La prima domanda da porsi è: di chi sono i sentieri? Risponde la legge. Il sentiero è un bene pubblico, con competenza e responsabilità affidata all’ente locale, dunque al Comune» (artt. 822 e 824 cod. civ).

Essendo il sentiero un bene demaniale, la responsabilità è posta, dalla Regione, in capo all’ente territorialmente competente. In genere il Comune, salvo che il sentiero non si trovi all’interno di un Parco Nazionale/Regionale o di una comunità montana. I Comuni/Enti quindi provvedono, nel limite delle risorse disponibili all’interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili, alla manutenzione e al recupero dei sentieri all’interno dei loro confini, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI, con i vari i collegi regionale delle guide alpine, o altre associazioni.

I sentieri CAI, (così come le ferrate fatte dalle Guide Alpine), per quanto segnati, non sono quindi di proprietà del CAI stesso. La legge n. 91 del 1963 sul Club Alpino Italiano (CAI) Art. 2, co. 1, lett. b) dice: il CAI “provvede, a favore sia dei propri soci sia degli altri, nell’ambito delle facoltà previste dalla Statuto, e con le modalità ivi stabilite al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche”.

In caso di pericolo (smottamento, frana, ecc.) il potere di interdire l’accesso ad un «sentiero CAI» spetta al sindaco attraverso l’emanazione di una ordinanza. La Sezione CAI (che magari ha rilevato tali condizioni idrogeologiche), in attesa degli opportuni avvisi comunali, può limitarsi temporaneamente ad affiggere sulle prime tabelle poste all’inizio e alla fine (e ad eventuali incroci) del sentiero/percorso l’avvertimento circa lo stato “critico” di un determinato tratto.

Quando un Comune, o un Parco, è responsabile? Cosa dicono i Giudici

Il Custode dei sentieri montagna (il Comune, L’ente del Parco, La Comunità Montana) risponde per danni derivati agli escursionisti (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/01/2018, n. 1257) solo qualora ci sia una responsabilità oggettiva nella manutenzione del sentiero.

Restano quindi necessariamente fuori dalla “sfera di signoria del custode” (il Comune/Ente) le condizioni dell’ambiente circostante (la montagna), le cui dimensioni e caratteristiche intrinseche sono tali da sottrarsi al governo dell’uomo. Al custode Comune/Ente possono invero essere addossati esclusivamente i rischi che dallo stesso possano essere effettivamente controllati.

Spetta al danneggiato provare il nesso di causa tra il sentiero (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al Comune/Ente spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico (causa, origine) tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima.

Se, infatti, quest’ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), Il Comune/Ente ne risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c.; per contro, ove il Comune/Ente, sulla quale incombe il relativo onere, dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come, ad esempio, la perdita o l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi ma anche la caduta di un sasso), non conoscibili, né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 c.c.

La presunzione sancita dall’art. 2051 c.c. non si applica le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all’estensione dell’intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l’estensione della specifica area in cui si è verificato l’evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili. In particolare, per i parchi naturali, l’oggettiva impossibilità della custodia non può affermarsi per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, né per le zone immediatamente circostanti gli stessi che costituiscono la ragione di interesse (turistico, naturale, storico o di altro tipo) della visita.
A titolo di cronaca diciamo che qualcuno ha provato a ottenere un risarcimento ma quasi mai si riesce ad ottenere qualcosa.

Cosa fanno i Comuni e/o i Parchi per limitare la loro responsabilità? Alcuni esempi

Ordinanze, Limiti di accesso, manutenzioni, Classificazione dei sentieri sono le soluzioni più adottate da Comuni e Parchi per limitare la propria responsabilità in caso di infortuni di escursionisti. Ma molte di queste limitazioni hanno carattere temporaneo e devono essere verificate sul luogo.

Alcuni esempi:
Pensiamo alle Ordinanza nel Parco Nazionale del Circeo (LT) che vietava l’utilizzo dei Sentieri che portano al Monte Circeo senza l’utilizzo di Guida Esperta. Molti incidenti per un sentiero bello e facilmente accessibile ma di grado EE (escursionista esperto, passaggi anche di II grado) che ha determinato l’intervento di soccorsi anche per risolvere problemi legati all’ insolazione. Il problema è noto dal 2020 ci risulta ancora valido, anche se il sito del Parco non ne fa cenno. Sicuramente i controlli scarseggiano.

Un’altra Ordinanza è quella del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Nel vademecum risalente al 2019 viene indicato che “Sono Vietate Le Calzature Aperte E/O Suola Liscia, Ossia Non Provviste Di Suola Tipo Vibram (Antiscivolo). I trasgressori saranno puniti ai sensi del Comma 2 dell’art. 30 della Legge 394/91 E Ss.Mm.Ii, (sanzioni da 50€ a 2500€). È vietato percorrere i sentieri in condizioni meteo avverse, dato che si può mettere a rischio la propria e altrui incolumità”.

Il Comune di Mattinata, in provincia di Foggia per evitare problematiche ha qualificato il facilissimo e frequentatissimo sentiero dell’Amore sul Gargano come EE (Escursioni Esperti) per evitare qualsiasi responsabilità in caso della classica storta di chi lo percorre in ciabatte.

L’articolo 4, comma 6, della legge n. 5 del 2017 istitutiva della Rete escursionistica lombarda, così recita: «Chiunque intraprende un percorso della Rete escursionistica lombarda lo fa sotto la propria responsabilità, usando la necessaria diligenza, rispettando la segnaletica, non danneggiando le strutture di pertinenza e l’ambiente circostante».

Legge della Provincia di Trento n. 8 del 1993: «L’esercizio dell’attività di controllo e manutenzione dei tracciati non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell’ambiente montano

Altre regioni come il Piemonte prevedono a carico dell’utente i costi del Soccorso Alpino per chi ha utilizzato dotazione tecnica non adeguata, non ha rispettato indicazioni, divieti o limitazioni, nonché ha scelto percorsi non adeguati al proprio livello.

La posizione del CAI

In merito alla questione si è più volte espresso anche il CAI. Di seguito le parole di Vincenzo Torti nel 2021 quando era presidente del Club.

«Il Cai si occupa della manutenzione dei sentieri, ma non è responsabile di eventuali incidenti che potrebbero accadere lungo il percorso. Noi permettiamo l’esistenza e la percorribilità dei sentieri, ma questo non può tramutarsi in una forma di responsabilità. Il sentiero ha delle caratteristiche ontologiche precise, chi ci si avventura deve avere la consapevolezza che non sta circolando sulla strada cittadina. Questo concetto fa parte di quella autoresponsabilità che ci sta a cuore. In altri Paesi europei è di gran lunga la chiave di lettura prevalente e lo deve essere anche da noi. Non si può essere chiamati a rispondere per avvallamenti, buche e fango lungo un tracciato. Al contrario verrebbe vanificato il volontariato di chi si occupa di mantenere vivo un elemento essenziale della montagna. Il sentiero non può diventare una trappola, altrimenti non se ne occuperebbe più nessuno. I sentieri sono di proprietà dei Comuni, e se qualcuno deve essere responsabile è l’ente pubblico, limitatamente però a ciò che è governabile». 

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