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Guardare e non toccare! Chi raccoglie fiori in quota rischia una multa

Alzi la mano chi non ha mai strappato un fiore lungo un sentiero. Una tentazione che ci accompagna fin da piccoli, per osservare più da vicino colori e forma, per sentirne l’odore, magari semplicemente per avere un ricordo, da far seccare tra le pagine di un libro. Quello che ci accompagna nel corso degli anni come un gesto spontaneo, necessita in realtà di cautela. In quota crescono infatti in maniera spontanea numerose specie protette, la cui raccolta (da intendersi come pianta in toto o parti di essa, quali i fiori) può essere oggetto di sanzioni. 

Due sanzioni in Val Maira

Di recente si sono verificati in Val Maira due episodi che ci invitano a riflettere sull’importanza di “sapere come comportarsi” di fronte alle fioriture in quote, riportati dal quotidiano Cuneo Cronaca, su comunicazione diretta dei Carabinieri Forestali del gruppo di Cuneo.

“Con l’inizio del periodo estivo, ritorna lo spettacolo multicolore della fioritura delle praterie alpine.Un regalo che la natura offre per gli occhi di tutti, ma che, dietro a colori e profumi incredibili, nasconde una grande fragilità. In un ecosistema caratterizzato da un clima estremo, con un periodo vegetativo molto ridotto, la sopravvivenza di molte specie è spesso legata a fragili equilibri. Per questo motivo, moltissime specie della fascia alpina sono soggette a regimi di tutela da parte di norme regionali e la loro raccolta è fortemente limitata o del tutto vietata – si legge nel comunicato – . Nelle ultime settimane le stazioni dei carabinieri forestali operanti nelle vallate cuneesi hanno intensificato i controlli a tutela della flora alpina, al fine di contrastare, in particolare, il fenomeno della raccolta indiscriminata di fiori o radici delle specie protette. Quello che può sembrare un gesto privo di conseguenze, come raccogliere un fiore in un prato, se venisse ripetuto da tutti coloro che frequentano la montagna, potrebbe avere forti ripercussioni sulla produzione annuale di seme di una determinata specie e quindi, sul medio periodo, comportarne una drastica riduzione degli esemplari.”

“La Regione Piemonte, con la Legge regionale 32/1982 ha classificato tutte le principali specie alpine in relazione al regime di protezione e ha stabilito i criteri e modalità di raccolta per ognuna di esse – prosegue il documento – . Per le specie protette (ad es: Genziana acaluis, la nota genzianella), è consentita la raccolta di massimo 5 esemplari per persona, mentre per quelle a protezione assoluta (ad esempio il narciso selvatico, tutte le orchidee, i gigli Martagone e di S. Giovanni etc.) la raccolta è totalmente vietata. Le unioni montane, o eventualmente i comuni, possono inoltre rilasciare autorizzazioni speciali per la raccolta delle specie officinali (es: Artemisia genepy, Arnica montana, Achillea ssp, Gentiana lutea).”

“Nonostante una normativa molto specifica e i frequenti appelli a rispettare la natura osservando le fioriture senza danneggiare i fiori – concludono i Carabinieri Forestali – , sono comunque frequenti i comportamenti che non rispettano le limitazioni previste. In particolare sono stati due gli episodi maggiormente significativi, entrambi verificatisi recentemente in Alta Val Maira in occasione delle fioriture delle genzianelle (G. acaulis). I trasgressori sono stati fermati mentre caricavano sull’auto interi sacchi di fiori recisi, in un caso quasi 400 mentre nel secondo caso gli esemplari raccolti erano oltre 2000. In entrambi i casi sono state elevate rilevanti sanzioni amministrative, con importi che complessivamente raggiungono i 2500 euro”. 

Le regole di raccolta su scala nazionale

Le cronache piemontesi fungono da spunto per una analisi della questione su scala nazionale. Le specie floristiche protette, e correlati divieti o limitazioni di raccolta, non esistono solo in Piemonte né esclusivamente sulle Alpi. Ogni Regione e Provincia Autonoma italiana presenta una propria normativa a riguardo, dei provvedimenti per la salvaguardia della flora, che è dunque bene andare a visionare per non rischiare sanzioni. Normative che si fondano sulla Direttiva Habitat e sulle Liste Rosse regionali.

Ciascuna legge regionale o provinciale include un elenco delle specie protette di cui è vietata integralmente la raccolta (specie in via di estinzione, vulnerabili o rare, di cui è vietato raccogliere la pianta in toto o parti di esso), al contempo indica quali specie, seppur tutelate, possano essere oggetto di raccolta, secondo modalità e quantità indicate nella normativa (piante alimentari, medicinali e ornamentali).

Ogni Regione o Provincia prevede delle deroghe, consentendo la raccolta di specie protette per scopi generalmente scientifici o didattici, mediante concessione di licenze temporanee da parte delle autorità competenti.

Un esempio alpino e uno appenninico

Prendiamo come esempio alpino la Provincia Autonoma di Trento, laddove sono considerate protette tutte le specie erbacee ed arbustive, i muschi ed i licheni a diffusione naturale in tutto il territorio provinciale.

“Alcune specie vegetali, considerate particolarmente meritevoli di tutela, non posso essere in alcun modo raccolte, commercializzate o danneggiate: tra queste si ricordano tutte le orchidee, le sassifraghe, i gladioli, i gigli, ma anche l’agrifoglio ed il pungitopo – evidenzia il Servizio Foreste e Fauna della PAT – . Di altre specie è invece consentita la raccolta fino ad una massimo di 5 steli fioriferi: va però evitata l’estirpazione di tuberi e radici. Per alcune piante, il cui uso rientra nelle antiche consuetudini locali, la quantità può essere aumentata fino a 0,5-2 chilogrammi a seconda della specie: si tratta ad esempio dell’ortica; dei fiori di achillea, camomilla, biancospino; delle infiorescenze e frutti del sambuco; dei germogli del radicchio d’orso; dei germogli e infruttescenze del luppolo; delle foglie di alloro; delle foglie e fiori di menta e malva; delle gemme e pigne del pino mugo. Per i muschi ed i licheni, è di norma consentito raccogliere fino a un chilogrammo (allo stato fresco) al giorno per persona.”

In Appennino la situazione non cambia poi molto. Nella Legge regionale abruzzese a salvaguardia della flora naturale e spontanea si legge che “sono vietati la raccolta, la detenzione, il danneggiamento e l’estirpazione di muschi, licheni, erbe, fiori e arbusti di diffusione naturale e spontanea dei territori classificati montani o rientranti nei comprensori di bonifica montana e/o di sistemazione idrogeologica, nonché delle piante litofile che crescono sulle rocce o su detriti e della vegetazione sabbiosa pioniera e delle formazioni dunali. Sono vietati la raccolta, la detenzione, il danneggiamento, l’estirpazione, in tutto il territorio della Regione, della specie di piante di cui alla tabella 1 dell’allegato A”. Un lungo elenco in cui si ritrova una specie particolarmente soggetta a raccolta illegale, quale la genziana, accanto alla stella alpina d’Appennino, la violetta della Majella, il papavero alpino, l’anemone degli Appennini, solo per citarne alcune. Per le specie non rientranti in elenco “è consentita la sola raccolta […] in misura non superiore a due chilogrammi per i muschi e licheni allo stato fresco e di dieci assi floreali (stelifloriferi).”

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