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Via libera alle attività in montagna: il chiarimento del ministero dell’Interno al Cai

Dopo l’entrata in vigore del Dpcm 14 gennaio 2021 erano rimasti dubbi interpretativi sul fatto se le attività in montagna rientrassero tra quelle per cui in zona arancione è possibile uscire dal propio comune nel caso non sia possibile praticarle entro i confini dello stesso. Molta era la confusione, tanto che su certa stampa si annunciava il via libera alla montagna, mentre su altra si riportavano interviste ai prefetti o sindaci che categoricamente escludevano la possibilità, minacciando multe ai trasgressori.

Per ottenere un po’ di chiarezza, il Club Alpino Italiano aveva inviato una lettera alla presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Interno. Una settimana dopo, come dà notizia la rivista del Cai Lo Scarpone, il Ministero ha risposto con una nota precisando che: “In area gialla l’attività motoria e quella sportiva hanno solo il limite del confine regionale o della Provincia autonoma. In area arancione è consentita attività sportiva in altro comune, purché nella stessa Regione o Provincia autonoma, alla tassativa condizione che difettino, nel proprio comune, le condizioni perché l’attività possa compiersi. In area rossa l’attività sportiva è limitata al solo territorio comunale“.

In base a quanto sopra detto, il Club Alpino chiarisce che nelle Regioni arancioni (rimane il divieto in quelle rosse) è possibile lasciare il proprio comune, qualora non sia un territorio montano, per svolgere quelle attività in montagna equiparate ad attività sportiva, sono escluse per tale ragioni “gite e passeggiate“. 

Secondo la Circolare del Ministero dell’Interno N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 16.10.2020 (come da quesito posto dal Cai al Ministero e che è possibile trovare nella sua interezza sul sito del Club alpino e qui di seguito), sono attività sportive il trekking, l’escursionismo, l’alpinismo, lo scialpinismo, lo sci di fondo, lo sciescursionismo e le pratiche escursionistiche in ambiente innevato aperto e non attrezzato (impianti).

Si ricorda inoltre che: vale sempre il coprifuoco e pertanto gli spostamenti di cui sopra sono consentiti esclusivamente dalle 5.00 alle 22.00; è possibile lasciare il proprio comune per l’attività sportiva limitativamente allo svolgimento della stessa, terminata è fatto obbligo rientrare nel comune; valgono sempre le regole generali di distanziamento (2 metri per le attività sportive) e divieto di assembramento.

Il quesito del Cai

Ill.mo Prof. Avv.
Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio dei Ministri
Sua Sede

Preso atto di quanto previsto dall’art. 2, comma 4, lettera b), del DPCM 14.01.2021, per cui lo spostamento in comune diverso da quello di residenza è consentito, oltre che “per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute”, anche per “svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”, e poiché il trekking, l’escursionismo, l’alpinismo, lo scialpinismo, lo sci di fondo, lo sciescursionismo e le pratiche escursionistiche in ambiente innevato aperto e non attrezzato (impianti) rientrano tra le attività sportive (così come individuate dalla Circolare del Ministero dell’Interno N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 16.10.2020) e come tali consentite, purché esercitate in forma individuale e nel rispetto di almeno due metri di distanza tra i partecipanti,

SI CHIEDE

se, al solo ed esclusivo fine di svolgere una di tali attività sportive “in montagna”, sia consentito a quanti abitino in un comune che di montagne sia privo, spostarsi in altro comune “di montagna”, facendo rientro immediatoalla propria residenza al termine della stessa.

 

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