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Andare in montagna, limiti e divieti nelle zone rosse, arancioni e gialle

Chi è in zona rossa può andare in montagna? E chi è in zona arancione o gialla? E con che limiti? e cosa si deve fare? Questi sono solo alcuni dei dubbi avanzati in questi giorni dagli appassionati delle terre alte dopo il Dpcm del 3 novembre, in vigore da venerdì 6 novembre, che ha diviso l’Italia in tre fasce di gravità epidemiologica differente a cui corrispondono divieti più o meno restrittivi. L’ingresso di una o più Regioni in un determinato colore viene decisa settimanalmente in base ai dati sanitari; l’uscita invece può essere valutata solamente dopo 15 giorni.

I negozi

In tutta Italia i negozi di articoli sportivi, inclusi quindi i rivenditori di abbigliamento e attrezzatura da montagna, e i rivenditori di biciclette sono aperti. Ovviamente si potrà acquistare, in caso si viva in una zona rossa o arancione, solo nei negozi all’interno del proprio comune di residenza. Nelle regioni rosse sarà anche necessario compilare l’autocertificazione specificando che ci si sta recando in un negozio di articoli sportivi o rivenditore di biciclette.

Andare in montagna

Per quanto riguarda l’attività motoria, in cui rientrano l’escursionismo o il trekking (come anche da interpretazione del Club Alpino Italiano) e l’andare in bicicletta (come spiegano le faq del governo), di seguito trovate alcuni chiarimenti.

Attività motoria

Regioni rosse

Le regioni rosse sono quelle “caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto“. In questi territori l’attività motoria (nella quale rientrano il trekking, l’escursionismo, l’uso della bicicletta) è consentita solo individualmente, in prossimità della propria abitazione, a distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con l’obbligo di mascherina. Inoltre, si ricorda che vi è il divieto di circolazione all’interno del proprio Comune di residenza salvo che per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute e che ogni spostamento deve essere giustificato con apposita autocertificazione.

Regioni arancioni

Nelle regioni arancioni, “caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto“, vi è la libertà di circolazione solo all’interno del proprio comune di residenza senza necessità di giustificazione. Dalle 22 alle 5 sono invece vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

La possibilità di uscire dal proprio comune è consentita solo “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune”. Come chiarito successivamente dalle faq del Governo, tra i servizi di cui sopra sono ricompresi quelli essenziali quali, a titolo esemplificativo, l’ufficio postale o negozi dove fare la spesa se assenti nel proprio Comune, non sembra che possa essere pertanto compresa anche l’attività motoria.

Nelle aree arancioni è pertanto consentito andare in montagna solo all’interno del proprio comune, anche non in prossimità della propria abitazione.

Regioni gialle

Nelle regioni classificate con il colore giallo le attività in montagna sono consentite nel rispetto dell’utilizzo dei dispositivi di protezione, del distanziamento e con il divieto di assembramento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È vietato recarsi nelle zone rosse o arancioni per praticare attività motoria.

Attività sportiva

Per quanto concerne invece l’attività sportiva, in cui rientrerebbe per esempio la corsa ma in taluni casa anche la bicicletta, le disposizioni generali per le zone gialle prevedono che sia concessa mantenendo un distanziamento di almeno 2 metri e senza obbligo di mascherina durante.

Vi è invece un vuoto normativo per quanto riguarda le zone arancioni e rosse, infatti le attività sportive non vengono citate negli articoli del Dpcm relativi e nemmeno all’interno delle successive faq di chiarimento. Questo pone dei dubbi sui limiti di spostamento per la pratica di suddette attività (in particolare se vale l’obbligo della prossimità alla propria abitazione). Per avere certezza di come agire, bisognerà attendere nei prossimi giorni la circolare del Viminale. Nel frattempo, il consiglio è di agire con il massimo buonsenso e nel dubbio prediligere l’interpretazione più restrittiva.

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6 Commenti

  1. La solita confusione e mancanza di riflessione nello scrivere questi decreti: si mettono sullo stesso piano Milano e Rima in Valsesia o qualsiasi altro comune alpino o prealpino di poche anime
    Con l’attività motoria nei pressi dell’abitazione (pressi che vuol dire: 100/300/500 metri/ 1/2/5km?) io incontro più gente che andare a piedi fuori dal paese nei boschi visto che ne ho la possibilità (mi spiace per quelli che stanno a Milano ma non è colpa mia certamente)

  2. In realtà l’attività sportiva è esplicitamente menzionata nel DCPM, ed è consentita in forma individuale a all’aperto, nel territorio del proprio comune senza limiti di distanza dall’abitazione, anche nelle zone rosse.

    1. Esatto! Purtroppo questo articolo è riuscito a creare confusione anche quando il DCPM è stato chiaro x l’attività sportiva in zona rossa.

  3. Urge una revisione dei confini comunali, piuttosto arzigogolati, e soprattutto una aggregazione ope legis di comuni di piccole dimensioni o densita’ abitativa scarsa,almeno fino ad un minimo di 5mila .ma si sa che per convenienza politica, si lasciano sopravvivere se non si aggregano per iniziative locali.Ogni elezione anche marginale fornisce visibilita ‘ ad ospitate di leaderino o leaderone. comizio, incontro con qualche supporter che finalmente scrocca promesse, Una buona mangiata in montagna o campoagna in localita’ turistica , con sfondo paesaggistico, coro , finta sciata , finta nuotata qualche cappello caratteristico, .oboxer fiorito, ..rimbalza subito attraverso i social e i vari tg.Non e’ raro che per andare al lavoro, si attraversino anche piu’ di due confinetti comunaletti, ognuno poi coi suoi autveloxini per fare cassa ,altrimenti non riescono a pagare segretario, impiegati, stradini, vigili , necrofori ecc.
    Il Montanaro , come il Cittadino di pianura, se sfortunato entro confini risalenti all’alba della storia, gira come un criceto,magari ha partner aldila’ di un ponte , negozi, farmacia ma..c’e’la sottile linea rossa decisa decenni o secoli fa ,con tanto di vigili . ..che spesso decidono su urgenze o spostamenti superflui..e se di manica stretta fanno ancora cassa. L’ho visto fare alla fine di un ponte con sosta regolata da semaforo..fila ferma , controllo scartoffia , ed a terra una fitta moquette ormai fossilizzata di cicche di sigaretta sotto occhio di telecamera (a 500euro di multa l’una con tanto di testimonianza filmata,hai voglia a risollevare il bilancio di un comune, basta volerlo e ordinarlo )Le cronache trentine hanno riportato inseguimenti da film di azione, per bloccare ragazzo in visita alla ragazza, ma fuori comune limitrofo ,mentre gli spacciatori agivano indisturbati.

  4. Non è vero quanto scrivete: “Vi è invece un vuoto normativo per quanto riguarda le zone arancioni e rosse, infatti le attività sportive non vengono citate negli articoli del Dpcm relativi e nemmeno all’interno delle successive faq di chiarimento.”
    Vengono citate, eccome! Nel DPCM all’art. 3, comma 4 lett. e, che distingue tra attività motoria e attività sportiva, e solo per la prima dice “in prossimità della propria abitazione”. E anche nelle FAQ, che rispondono positivamente alla domanda: “posso andare in bicicletta” senza porre limitazioni di aree, solo per l’attività sportiva

  5. DPCM 3 NOVEMBRE 2020: DOVE SI PUÒ ANDARE CON L’AUTO?
    Nelle Regioni zona rossa si può prendere l’auto (e qualsiasi altro veicolo) per:

    – andare a lavorare;
    – accompagnare i figli a scuola, se aperta (asili, scuole elementari, prima media);
    – situazioni di necessità (ad esempio fare la spesa) e motivi di salute (recarsi al pronto soccorso, dal medico o in farmacia);
    – svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (ad esempio per andare dal meccanico o dal barbiere);
    – raggiungere un luogo (ad. es. un parco) dove svolgere attività sportiva all’aperto;
    – rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

    Ogni spostamento dev’essere motivato con autocertificazione.

    Il trekking è attività sportiva NON motoria.

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