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Accompagnatori di media montagna, la Regione Lombardia definisce le nuove regole

“Con questo provvedimento poniamo un ulteriore tassello nella definizione delle nuove regole che dovranno normare l’importante attività degli accompagnatori di media montagna e individuiamo i criteri per definire le zone del loro esercizio con una particolare attenzione alla necessaria promozione dell’attrattività dei territori montani e dell’escursionismo. È nostra intenzione poi tenere conto di modalità e condizioni che assicurino la tutela della sicurezza dei praticanti degli sport della montagna”. Lo ha detto l’assessore allo Sport e Politiche per i giovani di Regione Lombardia commentando la delibera di individuazione delle aree di esercizio della professione dell’accompagnatore di media montagna.

“Sentito come prescritto il Collegio regionale delle guide alpine – ha sottolineato l’assessore -, il provvedimento stabilisce come area di esercizio della professione dell’accompagnatore di media montagna l’intero territorio regionale della Lombardia, a eccezione dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque l’uso di tecniche alpinistiche, per la progressione, l’uso di corda, piccozza e ramponi e/o qualsiasi altra tecnologia e/o tecnica che possa ricadere nell’uso di tipo alpinistico”. “Con la delibera – ha aggiunto – si individuano, inoltre, quali aree di attività di competenza della professione dell’accompagnatore di media montagna le aree e terreni situati al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare; gli itinerari e percorsi situati al di sotto della quota altimetrica di 600 metri, classificati con indici di difficoltà E (Sentiero escursionistico) ed EE (Sentiero per escursionisti esperti) secondo la segnaletica elaborata dal Club alpino italiano (Cai) per la gestione delle reti sentieristiche”.

“Il provvedimento – ha spiegato l’assessore – attua le finalità perseguite dalla Legge regionale 26 dell’1 ottobre 2014, ‘Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna’, nonché dalla legge 5 del 27 febbraio 2017, ‘Rete escursionistica della Lombardia’ e regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3, in relazione alla valorizzazione degli sport della montagna, della formazione dei professionisti della montagna, nonché delle attività escursionistiche e alpinistiche, anche in collaborazione con il Collegio regionale delle guide alpine”.

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7 Commenti

  1. Di quali nuove regole si parla? Queste delimitazioni c’erano già vent’anni fa quando ho preso la qualifica e si rifanno alla legge n°6/84.Piuttosto noi AmM chiediamo da sempre l’estensione al lavoro in ambiente innevato e su tutto il territorio italiano.

  2. Le guide alpine sono molto attive in questi ultimi tempi. In incontri con politici, comunicati e prese di posizione. Come se amassero questo tipo di attività (gli incontri politici)

    1. Cari AMM ma perché invece di continuare a lamentarvi che non potete fare quello per cui non siete stati formati non fate invece i corsi per guida alpina così da non avere più limitazioni ? Cris

  3. Una leggina regionale che cadrà al primo ricorso, per tentare di mettere i soliti paletti protezionistici superati da una miriade di sentenze e leggi. L’Europa richiama l’Italia per ricorso sproporzionato agli ordini, albi e collegi e qui si vincola ciò che è aperto già nei fatti. Si farà finta che questa leggina patetica porti esclusive, solo per provare a vendersi sul mercato come gli unici. Ma oltre che dalle normative questi atteggiamenti da coltivatori di orticelli sono superati dal mercato, che richiede figure ben più dinamiche. La scusa è quella della sicurezza. Forza allora: fuori i numeri degli incidenti delle varie figure dell’accompagnamento professionale. Quanti sono gli incidenti occorsi con le Guide Alpine e gli AMM? Quanti quelli delle altre categorie? Le Guide Ambientali Escursionistiche li hanno pubblicati: sono irrisori e tutti di lievissima entità. Dov’è la trasparenza che si imporrebbe a enti pubblici, quale il Collegio Guide Alpine dice di essere? Sito nazionale e siti dei collegi regionali sono solo megafoni propagandistici. Nel sito delle GAE vedo trasparenza totale su tutti i fronti e documentazione amplissima. Dallo sportello del consumatore, alle assicurazioni, alle attestazioni di qualità.
    Bene, bravi, sull’onda del referendum lombardo avete ottenuto una farsa tipica da marchetta elettorale.
    RIDICOLO MEDIOEVO!

  4. Per amore della cronaca e per correttezza professionale oltre a rispondere ovviamente a quelle persone che mi hanno segnalato i commenti relativi all’articolo:

    La delibera giuntale in oggetto, trovabile per intero sul bollettino regionale e quindi leggibile nella sua interezza, non è altro che la logica e dovuta conclusione di un iter legislativo iniziato nel lontano 1989, al quale le regioni fino a questo momento non avevano ancora provveduto nel dettaglio e quindi chiudendo un capitolo a loro spettante a titolo costituzionale.
    La Regione Lombardia con questo provvedimento chiude il cerchio che rimaneva in attesa di definizione da moltissimi anni.

    E fin qui le motivazioni del provvedimento che come detto, si può trovare sul bollettino, dal quale si possono evincere molto elementarmente le normative di riferimento, le quali con buona volontà, vanno lette per intero, al fine di comprendere ciò che in sintesi ho scritto qui sopra.

    Mi è stato chiesto, perché molto spesso le Guide Alpine non rispondano a commenti e divagazioni varie come quelli che precedono questo mio…:
    beh… non mi sembra così difficile da interpretare…
    non siamo abituati a partecipare né a diatribe da osteria né tantomeno a liti da stadio ovvero siamo convinti, soprattutto a titolo di correttezza professionale che discutere con entità anonime non sia proprio ciò che si può definire intelligente e/o serio ed alla serietà ci teniamo molto.
    Dibattiti, convegni e conferenze ufficiali, di vario genere anche on-line, quando veniamo invitati, sono il tavolo di discussione che preferiamo, in quanto amiamo parlare in faccia alle persone mettendoci nome e cognome, convinti anche del fatto che NON “ha ragione chi urla più forte” ma chi sa discutere col prossimo in maniera educata e portando fatti concreti non illazioni, a quelle non rispondiamo in quanto i calzoni corti, quelli da Gianburrasca, non li portiamo già da molto tempo e non amiamo né chi ci prova ad offendere per scaricare le proprie frustrazioni e scatenare diatribe volgari ed inconcludenti, né, ancora peggio, farlo noi. Le gare a “chi ce l’ha più…” le lasciamo ad altri.

    Per quella correttezza che più volte ho citato:
    questo commento è pubblicato a titolo personale dalla Guida Alpina-Maestro d’alpinismo Stefano Michelazzi

  5. Si, ma date risposte alle domande. Facile buttarla in caciara e fare gli stizziti. Quelle domande sui numeri e la trasparenza le ho viste porre anche ai famosi convegni. E non rispondete mai. Vi chiudete a riccio facendo difesa di casta. Ma motivazioni serie non se ne sentono mai. Sicurezza, sicurezza ma poi i numeri non vengono messi sul tavolo. Gli incidenti anche mortali delle Guide Alpine e anche degli Accompagnatori di Media Montagna ci sono stati. E nonostante l’esiguo numero rispetto alle altre categorie (ad esempio le G.A.E. che sono almeno 10 volte tanto) la proporzione dimostra che la presunta sicurezza autodichiarata ha portato a effetti contrari. E allora?
    La 6/89 è una legge precedente all’Unione Europea. Legge completamente inadeguata con giganteschi conflitti sul ruolo del Collegio (su cui l’Italia è stata più volte richiamata perché contrari ai principi stessi delle normative europee) dove i conflitti di interesse tra il ruolo di controllo e gli interessi lobbistici sono molto pesanti. Non a caso nessuna Guida Alpina o Accompagnatore di Media Montagna viene mai richiamato o sanzionato dal Collegio di appartenenza. Nonostante la stessa 6/89 venga palesemente violata dagli AMM stessi che accompagnano fuori dai territori di appartenenza e facciano ciaspolate a non finire. Ma il collegio non vede mai la trave nel proprio occhio…
    Si chiama credibilità e non la si recupera solo facendo gli altezzosi. Ma coi fatti appunto.

  6. Non sarò breve… chi ha voglia leggera per informarsi meglio. Tanto per cominciare questa delibera della regione Lombardia dice sono cosa possono fare gli AMM e NON cosa non possono fare le GAE. Non è che se dico “tu puoi fare questo” significa in automatico che altri non possono farlo! Ma parliamo tutti la stessa lingua italiana, si?

    La delibera della Regione Lombardia di cui parla questo articolo è un delibera dell’Assessorato allo sport (valida per le professioni in ambito sportivo, ambito in cui rientrano GA e AMM, mentre le GAE rientrano nell’ambito turistico, quindi parliamo di cose diverse già solo a iniziare il discorso…) che non ha alcun valore legale rispetto alla legge nazionale n. 4/2013 sulla liberalizzazione delle professioni non ordinistiche (come la professione di Guida Ambientale Escursionistica che non richiede albo o ordine a differenza degli AMM), legge che attua l’art. 117 della Costituzione Italiana e i principi della libera concorrenza e circolazione nell’Unione Europea richiesti dalla UE stessa.

    Visto che c’è una grande disinformazione in merito invito a leggere questi articoli da cui si capisce l’infondatezza di questa insulsa guerra che le guide alpine lombarde stanno facendo alle guide ambientali escursionistiche, fra cui un articolo proprio di montagna.tv:

    https://www.montagna.tv/117690/guide-alpine-a-muso-duro-contro-le-guide-ambientali-che-rispondono-a-tono/

    https://www.aigae.org/2016/05/la-legge-parla-chiaro-le-guide-alpine-no/

    https://www.aigae.org/2018/01/nessuna-limitazione-possibile-lombardia-le-guide-ambientali-escursionistiche-attenzione-alle-vere-proprie-fake-news/

    https://www.aigae.org/2018/03/regione-marche-accompagnamento-escursionistico-non-e-esclusiva-di-guide-alpine-e-amm-neanche-su-neve/

    https://www.aigae.org/2018/06/sentenza-storica-del-tar-piemonte-del-10-4-2018-laccompagnamento-escursionistico-non-e-esclusiva-di-guide-alpine-e-amm/

    Riguardo la possibilità legale di accompagnare persone in montagna la professione di Guida Ambientale Escursionistica associata all’AIGAE (associazione riconosciuta dal ministero dello sviluppo economico) viene svolta in virtù della legge nazionale 4/2013 che regolamenta le professioni non ordinistiche (ovvero che non richiedono un albo o un ordine a cui iscriversi) e in base a tale legge l’accompagnamento in montagna non è una professione che richiede l’iscrizione a un albo. Gli Accompagnatori di Media Montagna invece per svolgere la loro professione devono essere iscritti al relativo albo, come previsto dalla legge 6/1989 che regolamenta la professione di guide alpine e AMM. Per quanto guide alpine e AMM sostengano il contrario le attività di accompagnamento in montagna non sono “riservate per legge” agli AMM dato che non c’è una legge che affermi tale diritto solo per loro. La legge 6/1989 dice solo cosa possono fare guide alpine e AMM, ma non dice che possono farlo SOLO loro. Inoltre la Cassazione (sentenza 459/2005) ha deliberato che non c’è esclusività nella professione di accompagnamento in montagna. Per cui le GAE hanno tutto il diritto di svolgere la loro professione, tant’è che le inutili denunce che hanno ricevuto sono state archiviate dai TAR delle varie regioni, i testi delle sentenze di archiviazione sono disponibili nel sito web dell’AIGAE. Ma guide alpine e AMM, almeno in Lombardia, sembrano non volerlo capire.
    Le sentenze di archiviazione e l’inappellabile sentenza n. 459/2005 della Corte Costituzionale del 23-12-2005 che sancisce il fatto che non c’è esclusività nell’accompagnamento in montagna, le trovate tutte qui in piena trasparenza:

    https://www.aigae.org/chi-siamo/legislazione/

    In base alla legge 4/2013 si può esercitare la professione non ordinistica della GAE (ovvero professione che non richieda l’iscrizione a un ordine o albo professionale) purché non sia una attività professionale per il cui esercizio sia richiesta per legge l’iscrizione a un albo.
    Ora, gli AMM per esercitare la loro professione di accompagnamento in montagna devono essere iscritti a un albo, come previsto dalla legge 6/1989, ma questo non significa che altri soggetti non iscritti a un albo (le GAE) non possono esercitare quella stessa professione (anche se è una professione che gli AMM possono esercitare solo se iscritti a un albo), in quanto l’accompagnamento in montagna non è una professione che richiede l’iscrizione a un albo! Quindi, mentre gli AMM per poterlo fare devono essere iscritti all’albo delle guide alpine e AMM, le GAE e chiunque altro in quanto cittadino italiano possono svolgere tale professione senza necessità di essere iscritte a un albo. L’unica legge italiana in vigore che regolamenta la professione che le GAE possono svolgere è la 4/2013 che recepisce la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, pubblicata su Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30.9.2005 e che l’Italia è tenuta a rispettare, motivo per cui esiste la legge 4/2013!

    Riguardo il documento:
    https://www.guidealpine.it/assets/doc/news/2017/%5BA%5D%20Escursioni%20guidate%20in%20ambiente%20montano.pdf

    l’errore delle guide alpine e della regione Lombardia che ha scritto quel documento sta nel dire “è evidente che l’esercizio della stessa in ambito montano si sovrappone alle attività proprie, riservate per legge, dell’accompagnatore di media montagna.”
    Ma le attività di accompagnamento in montagna non sono “riservate per legge” agli AMM!
    Nella legge 6/1989 non c’è scritto che le attività di accompagnamento in montagna sono “riservate per legge” agli AMM né tanto meno che solo loro e le guide alpine possono esercitare attività di accompagnamento in montagna, ma che loro per poter svolgere questa professione devono essere iscritti a un albo.
    Tant’è che la sentenza della Corte Costituzionale 459/2005 dice che non c’è esclusività nella professione di accompagnamento in montagna:
    http://www.aigae.org/chi-siamo/legislazione/sentenza-n-459-anno-2005/

    Invece in questa delibera della regione Lombardia del 17/10/2017:
    https://www.guidealpine.it/assets/doc/news/2017/B%5D%20Deliberazione_x7235_regione_lombardia.pdf

    si dice che:

    2. costituiscono inoltre aree di attività specifica dell’esercizio della professione dell’accompagnatore di media montagna:
    a) le aree e terreni situati al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare;
    b) gli itinerari e percorsi situati al di sotto della quota altimetrica di 600 metri, classificati con indici di difficoltà E (Sentiero escursionistico) ed EE (Sentiero per escursionisti esperti) secondo la segnaletica elaborata dal Club Alpino Italiano (CAI) per la gestione delle reti sentieristiche;

    ma questo dice solo cosa possono fare gli AMM, non dice cosa non possono fare gli altri come le GAE!

    Stando a quello che dicono le guide alpine a una GAE in Lombardia non compete accompagnare persone in montagna (ovvero sopra i 600 m come da indicazione sopra riportata di non so quali convenzioni europee..) altrimenti svolge attività professionale che si sovrappone a quella di iscritti ad un albo (gli AMM). Dunque visto che le aree di competenza degli AMM, a cui non ci si deve sovrapporre, sono terreni a quote sopra i 600 m e anche sentieri di tipo E ed EE a quote sotto i 600 m, secondo le guide alpine alle GAE non resta che muoversi su terreni a quote sotto i 600 m e su sentieri di tipo T turistico. Mi sembra chiaro che in Lombardia la montagna è off-limits alle GAE a causa dell’interpretazione sbagliata che ha dato la regione Lombardia alla frase “…professione per il cui esercizio sia richiesta per legge l’iscrizione a un albo” portando a poi scrivere ancora sbagliando “si sovrappone alle attività proprie, riservate per legge, dell’accompagnatore di media montagna”.

    Riguardo la “definizione di montagna sopra i 600 metri come da convenzioni europee”, scritta sempre nella succitata delibera della regione Lombardia:

    “CONSIDERATO altresì che la quota altimetrica individuata in 600 metri, coincide secondo le convenzioni europee, con la definizione di montagna quale rilievo della superficie terrestre la cui altezza sia almeno pari a tale quota altimetrica;”

    non esistono convenzioni europee che definiscano montagna le quote sopra i 600 metri…. a meno che non ci si riferisca a queste definizioni di montagna della FIE che hanno come fonte dichiarata Wikipedia!

    http://www.fieitalia.com/fie/cosa-facciamo/le-scuole/corsi-per-accompagnatori-escursionistici-2/cartografia/che-cosa-e-una-montagna/

    https://it.wikipedia.org/wiki/Montagna

    Per altro Wikipedia stesso, che la FIE usa “addirittura” fonte (su Wikipedia ci posso scrivere anche io quello che mi pare!), dice:

    “La legislazione italiana, dopo l’abrogazione della legge del 1952 e di quella del 1971, non definisce l’altezza che distingue colline e montagne; così pure non esiste, a livello di Unione europea, una definizione convenzionale legale. ”

    Sempre che non si voglia considerare come LEGGE la definizione di montagna fornita dalla Treccani e citata da Wikipedia:
    http://www.treccani.it/enciclopedia/montagna_%28Universo-del-Corpo%29/

    DUNQUE:

    1 – nella legge 6/1989 NON c’è scritto che l’accompagnamento in montagna è “riservato per legge” agli AMM e GA, ma solo che AMM e GA si occupano di svolgere questo tipo di attività e che per farlo devono essere iscritti a un albo

    2 – visto che l’attività di accompagnamento in montagna NON è riservata per legge agli AMM, lo può fare chiunque, semplicemente gli AMM per poterlo fare devono essere iscritti a un albo per la legge 6/1989 che regola la loro attività, gli altri no GAE comprese

    Dunque sembrerebbe che tutto l’inghippo stia in quel “riservate per legge” agli AMM, cosa che invece non è.

    In conclusione:

    A) l’accompagnamento in montagna NON E’ una professione che richiede l’iscrizione a un albo

    B) le attività di accompagnamento in montagna NON SONO “riservate per legge” agli AMM dato che non c’è una legge che dica questo

    C) la Corte Costituzionale (sentenza 459/2005) dice che NON C’E’ esclusività nella professione di accompagnamento in montagna

    Sarebbe davvero auspicabile una legge che equipari AMM e GAE definendo una unica professione con gli stessi diritti e doveri, lasciando alle guide alpine soltanto (come è giusto che sia) l’accompagnamento su terreni montani che richieda l’uso di attrezzatura tecnica (corde, piccozze, ramponi, ecc…), e che ammetta per la nuova figura che accomuni AMM e GAE anche l’accompagnamento su neve con le racchette da neve su terreni con pendenze minime dove non ci sia rischio di valanghe, anche a fronte di una specifica formazione erogata dalle guide alpine.

    L’assurdità di tali delibere regionali emesse non si sa su quali competenze tecniche si evince anche dalla leggere della Regione Lombardia relativa all’obbligo dell’uso dell’ARTVA, pala e sonda per escursioni su terreno innevato al di fuori dei comprensori sciistici: in pratica se vado a camminare su 3 metri di neve neve nel comprensorio sciistico del Tonale a 2700 m non sono tenuto a portare tali dispositivi (e magari provoco anche valanghe), mentre se vado a camminare su 10 cm di neve a valle o in collina fra i vigneti della Franciacorta (è capitato che vi nevichi!) devo portare tali dispositivi dato che sono fuori da un comprensorio sciistico… ma si può!!

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