Chi ti accompagna in montagna? Fabrizio Pina commenta la sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi contro la delibera lombarda che definisce gli ambiti riservati agli Accompagnatori di media montagna. Il presidente delle Guide alpine di Lombardia, Fabrizio Pina, commenta la sentenza e spiega quali attività possono svolgere oggi le diverse figure professionali dell'accompagnamento in montagna.
La lunga battaglia legale sulla regolamentazione dell’accompagnamento professionale in montagna in Lombardia sembra essere arrivata al capolinea. Con la sentenza n. 3840 del 2026, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi presentati da alcune associazioni di Guide ambientali escursionistiche (GAE) contro la delibera regionale che individua gli ambiti territoriali riservati agli Accompagnatori di media montagna (AMM).
La decisione conferma quanto già stabilito dal TAR Lombardia e, prima ancora, dal parere espresso dallo stesso Consiglio di Stato nel 2020: in Lombardia l’accompagnamento professionale a pagamento resta libero sui sentieri classificati T (turistici) a qualsiasi quota e sui percorsi E (escursionistici) al di sotto dei 700 metri, mentre negli ambiti individuati dalla normativa regionale la competenza è riservata agli AMM e alle Guide alpine.
La sentenza non ha però chiuso il dibattito. Le associazioni delle Guide ambientali hanno espresso forti perplessità sulla decisione, sostenendo che alcuni aspetti non sarebbero stati adeguatamente valorizzati dai giudici e tornando a chiedere una normativa nazionale uniforme.
Per comprendere meglio le conseguenze della pronuncia e le sue possibili ricadute sul settore, pubblichiamo questa intervista al presidente del Collegio regionale delle Guide alpine della Lombardia, Fabrizio Pina.
Fabrizio Pina, cosa prevede la DGR oggetto di quest’ultima sentenza?
Questo atto, che è una Delibera di Giunta Regionale che noi abbiamo sempre chiamato “Zonazione”, è stato oggetto da parte di alcune associazioni di categoria delle Gae del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 2017. Il procedimento si è concluso nel febbraio 2020 con il parere definitivo dello stesso e con il conseguente Decreto del Presidente della Repubblica che l’ha definita “Ambiti Spaziali e geografici riservati alla professione di accompagnatore di media montagna (AMM)”.
Direi che il “Titolo” contiene molto bene il significato, nel dettaglio possiamo dire che in Lombardia l’attività di accompagnamento professionale (cioè dietro un corrispettivo) escursionistico è libera sugli itinerari classificati T (turistici) a qualsiasi quota ed E (escursionistici) al di sotto della quota di 700m.
Le associazioni delle Guide ambientali hanno preso atto della sentenza del Consiglio di Stato e tramite un comunicato congiunto spiegano però che la magistratura non ha adeguatamente valorizzato elementi importanti, cosa ne pensi?
Direi che in quest’ultima Sentenza il Consiglio di Stato (già chiamato ad occuparsene, come detto tra il 2017 e il 2020), dopo essersi accertato mediante i dati del CNSAS (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) di ben 4 anni che la principale causa di incidenti è stata determinata da caduta/scivolata e da incapacità di proseguire e che questo dato a partire dai 700m. di quota ha subito un evidente aumento, ha correttamente dedotto che sopra tale quota altimetrica i sentieri e i terreni sono caratterizzati da una crescente acclività, con proporzionale aumento del rischio di scivolata/caduta. (punto 3 DIRITTO – Sentenza del Consiglio di Stato n. 3840/2026).
In particolare nel “punto 2 DIRITTO – Sentenza del Consiglio di Stato n. 3840/2026” viene spiegato che non è irragionevole aver escluso le GAE, a cui non è richiesta una specifica e adeguata preparazione professionale tale da garantire la sicurezza degli utenti anche in quegli ambiti.
La GAE (Guida ambientale escursionistica) esercita nel rispetto della legge 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che al comma 2 dell’articolo 1 definisce la stessa professione, come attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi.
Inoltre la stessa legge non prevede obblighi di standard formativi e nessun esame abilitante e da qui deriva la facoltà di non fare o fare la formazione a proprio giudizio e di conseguenza senza alcuna garanzia per l’utenza e neanche di essere associato ad una qualsivoglia associazione di categoria.
Premesso tutto ciò, credo quindi che i diversi giudici e i diversi giudizi abbiano approfondito con molta cura le argomentazioni, dando una puntuale motivazione a ogni censura.
La DGR “AMBITI SPAZIALI E GEOGRAFICI RISERVATI ALLA PROFESSIONE DI ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA (AMM)” riguarda anche le aree protette e i Parchi Regionali o Nazionali?
Ovviamente sì, i Parchi non sono zone franche per l’illegalità, tuttaltro; le “regole” per l’esercizio delle professioni all’interno dei Parchi sono le stesse; eventualmente, ove previsto, possono esserci delle limitazioni ulteriori subordinate a regolamenti specifici o autorizzazioni preventive dell’Ente Parco che possono riguardare ad esempio limitazioni per il numero di partecipanti per gruppo o richiedere una comunicazione preventiva per l’accesso ad aree sensibili.
Riguardo al comunicato dove le associazioni Gae ribadiscono che le limitazioni della DGR non riguardino i parchi, la trovo del tutto fuorviante, anche perchè le due sentenze della Corte Costituzionale che vengono citate (anche queste ovviamente pubbliche) non riguardano in nessun modo l’accompagnamento professionale, bensì la lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, per la citata 121 del 2018, e in materia di attività venatoria, faunistica, di interventi sul territorio, per la 180 del 2019, violando gli standard minimi di tutela ambientale riservati alla competenza esclusiva dello Stato.
Inoltre la sentenza del CdS 5871/2022 (Ricorso Parco nazionale della Maiella) così si esprime “…come legittimanti l’attività delle G.A.E. nei limiti in cui tale attività non esponga a pericolo i turisti escursionisti e non si svolga in sentieri e percorsi che necessitano dell’utilizzo di tecniche e di attrezzature alpinistiche e che sono situate in zone di particolare difficoltà o pericolosità. Com’ è ovvio, rimane in capo all’Ente parco la verifica circa il rispetto dei limiti sopra richiamati.”
Cercare di trovare un collegamento tra queste sentenze e la DGR in questione è davvero una missione aleatoria, ma soprattutto è già stata posta al Giudice nel ricorso proposto dalle associazioni GAE, nel primo motivo di censura, che loro stessi ritenevano “elemento di dettaglio” e che è stato respinto per infondatezza!
La DGR “AMBITI SPAZIALI E GEOGRAFICI RISERVATI ALLA PROFESSIONE DI ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA (AMM)” ha valore esclusivamente sul territorio regionale?
La DGR riguarda il territorio lombardo, ma altre regioni avranno ora più facilmente la facoltà di replicarla; inoltre preme rammentare che sia il Parere del Consiglio di Stato del 2020, che la sentenza del Tar Lombardia 2025 e del Consiglio di Stato 2026 ribadiscono un concetto semplice e chiaro e più volte dagli stessi giudici ripetuto, (sempre negato da alcune Associazioni di categoria delle GAE) che riporto letteralmente di seguito:
“…va escluso che la riserva di carattere generale dei sentieri EE agli AMM (oltre che, ovviamente, alle Guide Alpine) incorra nelle censure mosse, poiché, alla luce delle difficoltà escursionistiche che essi possono presentare, non è certamente illegittimo, a tutela della sicurezza, esigere che l’attività sia svolta da chi appare meglio attrezzato, per formazione professionale, a prevenire incidenti.” Sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sez, III, n. 2382 del 2025
“…il parere n. 1914/2020 del Consiglio di Stato ha affermato espressamente che per i sentieri classificati “EE” è giustificata la riserva agli AMM, in ragione delle caratteristiche dei terreni montani da percorrere, particolarmente acclivi ed impervi e delle relative difficoltà di progressione…”
Sentenza del Consiglio di Stato n. 3840/2026 “Punto 6 DIRITTO”
“…nelle regioni nelle quali, invece, la specifica figura professionale di AMM non sia stata introdotta, per il mancato esercizio della potestà legislativa regionale prevista dalla norma nazionale, le suddette attività, ora richiamate (come precisate dalla Corte), resteranno comunque riservate alle guide alpine tout court, in mancanza di AMM, sicché l’ambito di operatività delle GAE risulta a ben vedere omogeneo su tutto il territorio nazionale, sia nelle regioni che hanno gli AMM, sia nelle regioni che non l’hanno introdotto. Sarebbe invero errato ipotizzare che, in mancanza di legge regionale attuativa degli AMM, anche i percorsi propriamente montani, caratterizzati da seria difficoltà, possano essere frequentati dalle GAE, a cui non è chiesta una specifica e adeguata preparazione professionale tale da garantire la sicurezza degli utenti anche in quegli ambiti…”
Parere definitivo del Consiglio di Stato n. 1914/2020 “Punto 10.4”
“…Va peraltro osservato che anche nelle Regioni (diverse dalla Lombardia) in cui non sia stata introdotta la figura professionale degli AMM, le attività indicate nell’art. 21 della legge n. 6 del 1989 restano comunque riservate alle guide alpine, sicché l’ambito di operatività delle GAE risulta omogeneo su tutto il territorio nazionale.
Non è infatti postulabile che, in mancanza di legge regionale istitutiva degli AMM, anche i percorsi propriamente montani possano essere frequentati dalle GAE, a cui non è richiesta una specifica e adeguata preparazione professionale tale da garantire la sicurezza degli utenti anche in quegli ambiti. A ciò osta la legge n. 6 del1989, ma anche la sentenza, richiamata da parte appellante, della Corte cost. 23 dicembre 2005, n. 459, riguardante la l.r. Emilia Romagna 1 febbraio 2000, n. 4….”.
Sentenza del Consiglio di Stato n. 3840/2026 “Punto 2 DIRITTO”
Perchè in quest’ultimo passaggio la Sentenza dice che alle GAE non è richiesta alcuna preparazione, ma nel loro comunicato ribadiscono il contrario?
Perchè è proprio la 4/2013 che non prevede nessun obbligo formativo per svolgere una qualsivoglia professione non regolamentata, come ad esempio quella della GAE: nessun obbligo di formazione, nessun esame di abilitazione, nessuna formazione professionale continua, nessun obbligo di associarsi ad associazioni di categoria, nessun obbligo di stipulare un’assicurazione RC.
Quindi chiunque puo’ svolgere l’attività di guida ambientale escursionistica, purchè nella misura in cui non esponga al pericolo i turisti escursionisti, come ad esempio sui sentieri classificati T (turistici).
La formazione, in quanto non obbligatoria, non è assolutamente omogenea, alcune associazioni la richiedono online o addirittura e-learning!!
Non esistono ovviamente Standard formativi da dover rispettare, in quanto non si tratta di professioni regolamentate. La 4/2013 prevede che le associazioni di categoria, che sono ad iscrizione facoltativa e volontaria, possano definire i requisiti di ingresso e l’eventuale formazione, ma rimane una facoltà!
Nel comunicato le associazioni delle GAE richiedono una legge nazionale chiara e che tuteli l’uniformità sul territorio nazionale, cosa ne pensi?
Nella sentenza viene evidenziato che l’impervietà e la pericolosità del terreno oltre i 700m. (a esclusione dei sentieri turistici, non impervi e adatti a tutti), sono quindi, e ovviamente direi, elementi che giustificano, come per la classificazione EE (escursionisti esperti) la riserva agli AMM, che sono dotati di standard formativo ed esame di abilitazione, oltre che di iscrizione obbligatoria ad albo specifico, con conseguente idoneità psico-fisica, obbligo assicurativo, deontologico e soggetti a Consigli di disciplina e a formazione professionale continua.
L’AMM è a tutti gli effetti professione regolamentata, nazionale ed esclusiva, che soddisfa quindi la riserva alla legislazione statale della individuazione di professioni protette con i relativi profili e titoli abilitanti, tant’è che per i professionisti di altri Paesi che vogliano svolgere la professione in Italia è necessario ottenere un autorizzazione (temporanea o stabile) rilasciata dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto professione istituita per motivi imperativi di interesse generale, consistenti nella tutela della sicurezza e/o incolumità dei consumatori/utenti. Lo stesso vale per l’AMM che vada a professare in altro Stato, tutto ciò a titolo proprio delle Direttive Europee tanto ed impropriamente richiamate dai ricorrenti.
Per diventare AMM è necessario avere un adeguato curriculum escursionistico, superare delle prove attitudinali, anche pratiche, frequentare un corso di formazione che ha uno standard nazionale (basato su uno internazionale) con verifiche intermedie, e superare l’esame di abilitazione.
Per rispondere alla domanda, penso che esiste già questa legge che è la 6/89 che regolamenta già la figura professionale richiesta.
Può allora una Guida ambientale escursionistica diventare AMM e vedersi riconosciute delle competenze pregresse legate alla sua eventuale formazione?
Certamente, ogni anno Regione Lombardia delibera le prove attitudinali, il corso e l’esame di abilitazione per diventare AMM. Il bando è aperto a tutti. È necessario, per partecipare al corso di formazione in preparazione all’esame di abilitazione, superare le prove attitudinali, che consistono sia in prove tecnico/pratiche che curriculari.
Una volta superate queste si ha l’accesso al corso, con la possibilità di richiedere il riconoscimento delle competenze pregresse, che devono essere comprovate e che possono essere di tipo scolastico (ad esempio lauree in scienze naturali) o professionali (come la guida ambientale escursionistica).
Questi crediti formativi possono arrivare a raggiungere la metà delle ore del corso di formazione.
Nella formazione in corso in Lombardia, dei 57 allievi ben 32 ne stanno usufruendo, di cui 11 sono GAE.
Trovi quindi che la vicenda sia conclusa?
Direi che la vicenda può considerarsi definitivamente conclusa, come si può chiaramente leggere sia dalla sentenza del TAR Lombardia che nella sentenza di appello al Consiglio di Stato, che rigettano per infondatezza ogni censura su entrambi i gradi di giudizio.
Le associazioni di Guide ambientali hanno addirittura, relativamente alla sentenza del TAR Lombardia, fatto due ricorsi distinti, con molte argomentazioni, tutte quelle che avevano, compresa la storia dei Parchi…ritenute però prive di fondamento e rigettate nel merito.
L’infondatezza implica che il giudice sia entrato nel cuore della questione, analizzando tutte le censure dei ricorrenti e motivandone il rigetto singolarmente.
I giudici hanno invece condiviso integralmente tutte le argomentazioni difensive di Regione Lombardia e del Collegio regionale delle Guide alpine Lombardia.
Inoltre par di vedere che le Regioni comincino a recepire la necessità dell’istituzione della figura dell’AMM, anche per merito della sentenza della Corte Costituzionale riguardo alla legge che regolamentava le guide escursionistiche in Toscana, che ha sentenziato e ricordato alle Regioni che fissare i principi fondamentali delle professioni, per garantire l’uniformità nazionale, la determinazione dei profili professionali, i relativi titoli abilitanti e l’istituzione di albi è di competenza dello Stato, così come avviene per l’AMM.
L’istituzione della figura prevista dallo Stato dell’Accompagnatore di media montagna copre già tutte le Regioni e le Province autonome delle Alpi, senza eccezioni, e si sta diffondendo sempre più anche in Appennino, nel centro e sud Italia; al di là degli storici Marche e Abruzzo, credo che a breve vedremo l’istituzione della figura dell’AMM probabilmente in altre due!
Cosa consiglieresti ad una persona che vorrebbe avvicinarsi all’accompagnamento professionale?
Gli consiglierei, prima di intraprendere un percorso formativo, di informarsi molto bene sugli obblighi e sugli eventuali limiti della professione che vorrebbe esercitare e non soffermarsi ai post, titoli e proclami dei social network, ma approfondire i contenuti di leggi e sentenze in modo da far maturare la propria scelta in maniera consapevole.








