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Legge di bilancio 2026: gli imprudenti pagheranno davvero i soccorsi?

La bozza della legge prevede il pagamento dei soccorsi in caso di dolo o colpa grave. Ma gli interrogativi sono tanti, a partire dalla mancata inclusione degli operatori del CNSAS tra i soggetti coinvolti. Un ulteriore decreto dovrebbe determinare i corrispettivi dovuti. Il parere dell’avvocato

La bozza della Legge di Bilancio 2026 impone la corresponsione di un corrispettivo a carico di colui che ha determinato l’intervento di soccorsi, sia per ricerca che per salvataggio. Il corrispettivo è dovuto solo se qualora l’evento di soccorso sia imputabile a dolo o colpa grave da parte dell’escursionista, esempio qualora abbia utilizzato attrezzatura inadeguata o abbia chiamato i soccorsi senza una richiesta motivata.

Quali comportamenti sono a rischio richiesta di pagamento

Sono punite quelle condotte che determinano l’intervento del Soccorso. Per far sì che tali condotte determinino un corrispettivo è necessario che la persona soccorsa abbia agito con dolo (volontà di mettere in pericolo la propria persona) o colpa grave (attrezzatura inadeguata, scelta del percorso non adatto alle sue abilità, ecc).

Rientra nella fattispecie anche il fatto che ci sia stata una richiesta di soccorso da parte della persona in difficoltà e che tale richiesta sia immotivata o ingiustificata.
Il soggetto che determina la sussistenza di dolo o colpa grave della persona soccorsa, come se la richiesta di soccorso possa essere considerata ingiustificata o immotivata, non è stato chiarito. Pensiamo gli stessi tecnici che effettuano l’intervento di soccorso, ma allo stato delle cose  questo è un aspetto tutto da definire. Non si sa, a oggi, chi dovrà stabilire se per quello specifico intervento dovrà essere richiesto un pagamento.

Sono esclusi, come indicato dalla legge, i soccorsi a bordo di navi e aerei per i quali vige la disciplina del Codice della Navigazione.

La bozza di legge parla solo di soccorsi effettuati dal SAGF

Determina, per l’applicabilità della legge, che il soccorso sia effettuato dal Corpo della Guardia di Finanza. Il SAGF è un corpo specializzato della Guardia di Finanza con il compito di svolgere attività di soccorso, ricerca e salvataggio in ambiente montano, oltre a compiti di polizia giudiziaria e controllo economico del territorio. 
Nel testo non viene menzionato il soccorso che viene effettuato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (
CNSAS), che costituisce la principale organizzazione di soccorso alpino e speleologico in Italia, operando in coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale e le altre squadre di soccorso tra cui anche il SAGF.
Ricordiamo che comunque per quel che riguarda il CNSAS le attività di soccorso, anche in caso di dolo o colpa della persona soccorsa, sono attualmente regolate da leggi regionali

Quanto si pagherà?

La bozza di Legge di Bilancio all’art. 130 comma 11 parla del corrispettivo che verrà determinato con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il corrispettivo sarà determinato in base alle diverse voci di costo del soccorso, quale durata intervento, orario, costi del personale, dei mezzi adoperati , del carburante, e delle eventuali attrezzature necessarie utilizzate.
Il corrispettivo dovrà essere versato al Ministero dell’economia e delle finanze.

Il testo della legge attualmente in discussione

L’art. 130 comma 10 e 11 della bozza della Legge di bilancio 2026 regola la fattispecie ed è ad oggi in discussione presso il Parlamento. La bozza di legge dovrà essere convertita entro fine anni e sarà in vigore dal 1° gennaio 2026.
Di seguito riportiamo il testo dei due commi della legge attualmente sul tavolo dei parlamentari.

Comma 10. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 340 e 658 del codice penale e le priorità delle esigenze di soccorso pubblico e fuori dai casi di cui agli articoli 489 e 490 del codice della navigazione, per gli interventi di ricerca, soccorso e salvataggio effettuati dal Corpo della Guardia di finanza è dovuta la corresponsione di un corrispettivo al Ministero dell’economia e delle finanze a carico di colui che ha determinato l’evento per il quale è stato effettuato l’intervento qualora l’evento sia imputabile a dopo o colpa grave dell’agente. Il corrispettivo è altresì dovuto in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata.

Comma 11. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i corrispettivi dovuti ai sensi del comma 10, determinati, in relazione alle diverse voci di costo, su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, nonché le necessarie disposizioni attuative ed applicative. L’aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.

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