Sci alpinismo

Skialp sulle piste battute. Arrivano le prime multe della stagione

Sanzionato scialpinista dopo lo scontro, in pista, con uno sciatore a Plan de Corones. Ai sensi di legge si può salire sulle piste da sci solo per motivi di urgenza o su espressa autorizzazione del gestore degli impianti. Multe fino a 150 euro

Nei giorni scorsi i Carabinieri sciatori di Valdaora, impegnati nel comprensorio sciistico Plan de Corones, sono intervenuti a seguito di uno scontro tra uno sciatore e uno scialpinista. Dopo gli accertamenti, i carabinieri hanno inviato il verbale alla Ripartizione turismo della Provincia che dovrà notificare la sanzione amministrativa allo scialpinista.

A riguardo il comandante della Stazione Carabinieri, Maresciallo Maggiore Renato Longo, richiama l’attenzione sulla Legge Provinciale n. 14 del 2010 che vieta in modo assoluto la risalita della pista da sci con le pelli di foca: la violazione di tale Regolamento prevede una sanzione amministrativa fino a 150 euro. «Questo tipo di condotta costituisce un grave pericolo per l’incolumità e la sicurezza di tutti gli utenti dell’area sciabile», evidenziano i Carabinieri.

Il divietò è esteso su tutto il territorio nazionale

Dal gennaio 2022 è entrata in vigore la Legge Nazionale 40/2021 che all’art. 24 vieta risalire con gli sci d’alpinismo, a piedi o con le ciaspole le piste da sci. Questo salvo i casi di urgente necessità e qualora ci sia una previa autorizzazione dei gestori degli impianti. In questi casi è comunque d’obbligo mantenersi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista avendo cura di evitare i rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le eventuali indicazioni del gestore dell’area.

Chiunque svolge scialpinismo senza autorizzazione potrà essere soggetto ad una sanzione che va da 100 a 150 €. Inoltre ricordiamo che la Legge nazionale impone, per chi effettua scialpinismo, l’obbligatorietà di Artva, pala e sonda.

Per quel che riguarda le autorizzazioni all’uso delle piste da sci, l’art. 26 della Legge 40/2021, concede al singolo gestore la possibilità di autorizzare la pratica dello scialpinismo in pista anche su percorsi dedicati o in orari di chiusura impianti.

Dove è possibile praticare skialp sulle piste da discesa

Sempre più comprensori stanno dedicando percorsi allo scialpinismo, magari vecchie piste da sci in disuso, per attrarre sempre più sportivi garantendo corretti standard di sicurezza. Molti percorsi sono palinati, a volte è prevista la preparazione ad hoc del terreno, taluni propongono skipass dedicati, altri offrono la possibilità di salire sulle piste in notturna. In mancanza viene suggerito di intraprendere vecchie mulattiere o carrarecce per non intasare le piste con ovvi motivi di sicurezza e per non intralciare l’operato svolto dai gatti delle nevi ed evitare incidenti (pensate ai pericolosissimi cavi d’acciaio del verricello a cui si agganciano i mezzi battipista).

Un elenco delle località che offrono la possibilità di salire con le pelli sulle piste (o accanto a queste) lo avevamo postato all’inizio dello scorso inverno in questo articolo.

Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che si verificano nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti dedicati.

Gli altri obblighi introdotti dalla legge del 2021

Al fine di garantire maggior sicurezza sulle piste gli art. 17 e seguenti del D.Lgs 40/ 2021 ha introdotto ulteriori obblighi per gli sciatori (ma anche per gli impiantisti). Tali obblighi sono vigenti solo all’interno dei comprensori sciistici e, salvo alcuni casi specifici, non sono applicabili per chi cammina o per chi usa slittini e bob.

          • Casco obbligatorio per i minori di 18 anni, sanzioni fino a 150 €.
          • Assicurazione obbligatoria. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. Presso ogni impianto è possibile acquistare l’assicurazione che ha un costo di 3€ circa. La multa è fino a 150 €.
          • Velocità e obbligo di prudenza. Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l’uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità propria e altrui.La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all’intensità del traffico.
          • Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell’attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima. Sanzioni fino a 150 €.
          • Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle.
          • Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
          • Incrocio. Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell’incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un’altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri.
          • Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.  Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.  In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.
          • Omissione di soccorso. Chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l’assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 1.000 euro.
          • Concorso di responsabilità. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.
          • Mezzi meccanici. Gli sciatori, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e consentire la loro agevole e rapida circolazione. Questo non comporta un divieto di sciare al di fuori dell’orario di apertura degli impianti salvo quanto previsto dei singoli comprensori e che deve essere verificato in loco.
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