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Aggressioni di cani sui sentieri: le possibilità di essere risarciti e da chi

Sono frequentissimi gli incontri indesiderati con i cani, randagi o da pastore, durante un’escursione. E qualche volta ci scappa il… morso

I cani, randagi o da pastore, sono gli animali più temuti dall’escursionista, non fosse altro per l’alta possibilità di incontrarli. L’animale che abbaiando ci corre incontro a tutta velocità, mette paura. E, qualche volta morde. Cosa succede quando durante un’escursione veniamo attaccati da un cane riportando ferite? A chi dobbiamo rivolgerci per farci risarcire? E in quali casi?

Dopo avervi parlato la settimana scorsa delle conseguenze legali dell’attacco di animali selvatici quali orsi o lupi analizziamo le conseguenze degli attacchi di cani, domestici, da pastorizia o randagi che siano.

Come comportarsi quando si incontra un cane da guardia sul sentiero

Analizziamo per prima cosa le norme di comportamento utili quando ci imbattiamo in un cane, elaborate dal CAI 

  1. Non attraversate le greggi; in questo modo si spaventano gli animali e si possono allertare i cani da protezione i quali, individuandovi come un pericolo, reagiranno abbaiando e venendovi incontro.
  2. Non gridate e fate movimenti bruschi con bastoni ne lanciate sassi verso il bestiame o verso il cane.
  3. Se il cane si avvicina STATE FERMI e non guardatelo fisso negli occhi; questo comportamento potrebbe essere interpretato come una sfida.
  4. Indietreggiate lentamente, senza mai voltarvi, fino al momento in cui il cane cesserà di abbaiare (non vi riterrà più un pericolo).
  5. Dopo di che riprendete a camminare tranquillamente aggirando il gregge.
  6. Se siete in bicicletta NON attraversate mai un gregge o un pascolo; scendete e lentamente a piedi aggirate il gregge o il pascolo presidiato, potrete poi risalire tranquillamente in bicicletta e proseguire la vostra escursione.
  7. E’ sconsigliato portare con se cani da compagnia se l’escursione programmata può interessare territori ove siano presenti greggi al pascolo presidiati da cani da guardiania; nel caso in cui vi trovaste comunque in questa situazione tenete il vostro cane al guinzaglio e non prendetelo in braccio. Allontanatevi dal gregge e dal pascolo compiendo un largo giro attorno ad esso.

In caso di lesioni o danni di chi è la responsabilità, penale, civile o amministrativa  

In caso di attacchi a persone la responsabilità ricade nel padrone dell’animale. Il padrone del cane ha un vero e proprio dovere di custodia nei confronti del proprio animale ed è tenuto a rispondere degli eventuali danni o aggressioni causati a terzi.
Infatti, il padrone è responsabile delle lesioni provocate dal cane che sfugga al suo controllo e attacchi una persona, quando questo sia dovuto a una sua cattiva custodia e gestione dell’animale. 

Le responsabilità per il padrone sono di vari tipi:

  • Responsabilità amministrativa derivante dall’art. 672 del Codice Penale: “Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cauteleanimali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258.” In questo caso si tratta di un illecito di pericolo (anche se depenalizzato), realizzabile con condotta omissiva o commissiva, il bene giuridico tutelato è la incolumità pubblica. Per la configurabilità della violazione non occorre verificare che vi sia stata un’aggressione o che sia sorto un pericolo effettivo per l’incolumità pubblica, questo perché la norma considera la pericolosità intrinseca collegata alla natura dell’animale. E’ recente la sentenza che ha erogato una multa di 240 € ad un allevatore per non aver adeguatamente custodito il proprio pastore maremmano impiegato nella guardiania da possibili attacchi di lupo del proprio gregge di pecore in alpeggio a 2300 metri di quota nella valle del Gran San Bernardo. La sanzione è scattata su denuncia da parte di una escursionista che sarebbe stata morsa in prossimità dell’alpeggio dopo aver superato il gregge al pascolo.
  • Responsabilità penale (ex art. 590 c.p. e Corte di cassazione 48429 del 2011) qualora vi sia stata una effettiva aggressione e quindi il pericolo si è tramutato in danno alle persone, il padrone risponde del reato di lesioni colpose o omicidio colposo, che in grave situazione può determinare anche la reclusione fino a 3 anni. Soltanto dimostrando un caso fortuito, ossia un evento del tutto eccezionale e imprevedibile che supera gli scenari di rischio ipotizzabili, ci si esonera da questa responsabilità. Tale evento potrebbe essere anche il comportamento inadeguato del danneggiato (aizza, spaventa l’animale, ecc). Il reato è perseguibile a querela della persona offesa. Quando nel 2021, un branco di maremmani uccise una ragazza in provincia di Cosenza il padrone degli animali fu condannato 3 anni per negligenza. 
  • Responsabilità civile risarcimento dei danni il proprietario è tenuto a pagare un risarcimento dei danni a seguito causati dal morso o comunque dall’aggressione del cane come stabilito dall’art. 2052 del codice civile “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, e’ responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. Sono incluse senza dubbio le spese mediche, ma anche il danno biologico e quello morale, ovviamente valutati dal giudice a seconda del caso, quindi sia i danni patrimoniali che non patrimoniali Nel 2024 si è ottenuto, per un ferimento ad un braccio, un risarcimento di 50.000€.

Cani randagi: la responsabilità è dei Comuni

Per i cani randagi la responsabilità è del Comune. La Corte di Cassazione, ha ribadito con la sentenza n. 17528 del 23 agosto 2011 il principio della “corresponsabilità” dei Comuni nello svolgimento dei compiti di organizzazione, prevenzione e controllo del randagismo sul proprio territorio, considerato che anche su di essi grava l’obbligo di “adottare concrete iniziative e assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danno alle persone nel territorio di competenza”.

Il fondamento è La Legge n. 281/1991, la legge quadro sugli animali da affezione, che demanda alle rispettive regioni il compito di disciplinare la materia. In definitiva il danno subito dal cittadino è indirettamente riconducibile alla condotta omissiva del Comune, che non adottando provvedimenti per prevenire il randagismo, ha di fatto “permesso” la presenza di cani vaganti sul proprio territorio e, perciò, il danno al cittadino. E il Comune non potrà sottrarsi al pagamento del danno.

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