Arrampicata

Liguria. Nelle aree protette non si arrampica, neanche per scopi sperimentali

Nelle aree protette della Liguria la tutela dell’ambiente vince su tutto, anche su quella che potremmo definire “arrampicata sperimentale”. Con la sentenza n. 52 del 19 gennaio 2021, il Tribunale Amministrativo della Liguria ha infatti accolto il ricorso presentato dalle associazioni Lipu WWF Italia, difese dall’Avvocato Valentina Stefutti, per richiedere l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 24/04/2020 tramite cui veniva autorizzata, in via sperimentale, l’arrampicata in alcune pareti rocciose nell’area di Castell’Ermo-Peso Grande, tra le province di Imperia e Savona. Località che ricade all’interno della rete di aree protette Natura 2000.

Arrampicata sperimentale. Dall’autorizzazione al ricorso

Secondo quanto definito in tale deliberazione, in deroga alle norme vigenti che vietano l’arrampicata all’interno delle ZSC, sarebbe stata consentita in via eccezionale tale attività allo scopo di valutare la “compatibilità della suddetta attività con gli obiettivi di conservazione del sito”. In sintesi, valutare l’eventuale impatto (o assenza di impatto) dell’arrampicata in aree protette.

Le associazioni ambientaliste hanno ritenuto la delibera decisamente illogica. La natura, come dichiarato da WWf Italia e LIPU, non può essere considerata un laboratorio in cui fare esperimenti che comportano rischi per habitat e specie di enorme rilevanza conservazionistica, tutelate sia a livello nazionale, sia europeo come il gufo reale e il falco pellegrino.

Attenzione a gufo reale e falco pellegrino

Questa tesi è stata fatta propria dal TAR Liguria che ha rilevato come il provvedimento regionale non tenga conto di quanto emerso dallo studio effettuato dall’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPAL), nel quale si raccomandava di assicurare uno stabile assetto di tutela naturalistica per le due specie interessate. Al contrario, affermano i giudici, “l’atto gravato è incline ad ammettere la frequentazione umana per talune vie di salita […] che risultano contigue ai luoghi che potrebbero essere stati abbandonati dai volatili in covata, proprio a seguito della presenza antropica”.

Il provvedimento è quindi contrario al principio di precauzione (art. 191 TFUE), che “orienta l’interprete ad affermare la prevalenza della tutela ambientale rispetto agli altri interessi in esame, quando non vi sia la possibilità di escludere in modo conclusivo la ricorrenza dei rischi, in questo caso per la riproduzione dei volatili». Nella vicenda in questione, quindi, conclude il TAR, «l’esame della valutazione operata dall’Arpal non permette di escludere che l’interferenza apportata dagli arrampicatori possa favorire l’abbandono dei siti riproduttivi da parte del gufo reale e del falco pellegrino, per cui in assenza di una convincente prova contraria il motivo va accolto”.

Mai dimenticare la tutela ambientale

Lipu e WWF Italia auspicano che questa sentenza possa indurre la regione Liguria, così come ogni altro ente regionale, a consentire una piena partecipazione e una costruttiva collaborazione con le associazioni di protezione ambientale, tale da garantire una gestione dei siti della rete Natura 2000 realmente a tutela dell’interesse ambientale che, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale è un “diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività”.

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