
Convinti che le norme, i regolamenti e la sensibilità delle persone in montagna, ma anche degli esercenti pubblici (in particolare dei ristoratori), portino sempre più ad apprezzare ed accogliere i nostri cani, abbiamo promosso un dialogo per la loro accoglienza anche nei rifugi, magari in appositi spazi, compatibilmente con la buona educazione, la tranquillità di tutti e il buon senso.
Ma crediamo sia opportuno, visto che avevamo chiamato in causa il buon cuore e il buon senso (anche giuridico del neopresidente del CAI Vincenzo Torti), riconoscere che il Sodalizio qualcosa aveva già fatto.
Ecco il Vademecum del 2014, che, forse, andrebbe aggiornato, seppure sembri già indicativo di una sensibilità positiva nei confronti dei cani e dei soci CAI che amano far cordata con il loro animali. Come poi suggerito a fine articolo, quei rifugisti, anche non del CAI, che vogliono promuovere il loro Rifugio come “amico dei cani” ce lo facciano sapere e noi lo pubblicheremo.
Il Regolamento Generale Rifugi del CAI indica che: “[…] non si possono introdurre animali nei rifugi, salvo diverse disposizioni concordate tra Sezioni e Gestore. Resta comunque il divieto assoluto di accesso agli animali nei locali adibiti a pernottamento”.
La grande differenza tipologica e logistica delle strutture alpine, nonché la loro diversa posizione geografica, non permette di generalizzare le disposizioni normative relative all’accesso agli animali.
A livello normativo non esiste alcun divieto di far entrare i cani nei pubblici esercizi, salvo quelli in cui si producono alimenti, con l’obbligo di condurli con guinzaglio e museruola, ai sensi dell’art.83, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320, recante “Regolamento di Polizia veterinaria”.
Tuttavia, il divieto d’accesso rimane in vigore per tutti quei luoghi in cui vengono preparati o conservati alimenti come da Reg. Ce 852/2004.
Ai sensi di tale normativa gli animali possono accedere a qualunque luogo pubblico o esercizio pubblico, salvo che non venga segnalato il divieto con apposito cartello cui deve corrispondere un apposito certificato amministrativo rilasciato all’esercente dal Comune. Ciascun Comune ha comunque facoltà di emanare a livello locale ordinanze sindacali o regolamenti ad hoc più o meno restrittivi. La legge italiana non pone divieti, ma il gestore può scegliere di non farli entrare.
COSA DEVE FARE
Il gestore del rifugio:
- informarsi nel Comune ove è sito il Rifugio anche verificare la presenza o meno di tali ordinanze restrittive per l’accesso degli animali;
- concordare con la Sezione la posizione da tenere nei confronti dell’accesso degli animali;
- qualora si sia concordato il divieto di accesso agli animali, il gestore dovrà comunicare e/o recepire apposito certificato amministrativo rilasciato dal Comune e apporre un cartello (vedi il fac-simile) ove si specificano i riferimenti del diniego.
Qualora invece gli animali siano ben accetti non si apporrà nessun cartello o al massimo cartelli di benvenuto agli amici a quattro zampe.
Il proprietario del cane
Tutti i cani sono condotti sotto la responsabilità del proprietario, che adotterà gli accorgimenti necessari affinché non sporchino o creino disturbo alcuno (museruola e guinzaglio).
Si ricorda che per la conduzione di un animale in luoghi pubblici valgono le prescrizioni contenute nell’Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009) del Ministero della Salute.
Si consiglia al proprietario dell’animale di informarsi in precedenza presso il gestore del rifugio circa la possibilità di accesso alle strutture da parte dei cani.