
Il Club Alpino Italiano interviene nel dibattito sul Decreto Sicurezza e chiede una deroga esplicita per le attività in montagna. Con una lettera inviata al Ministero vigilante e ai capigruppo di Camera e Senato, l’associazione ha sollevato una criticità legata all’articolo 1 del Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23, attualmente in fase di conversione.
Il nodo riguarda le nuove disposizioni che introducono sanzioni severe per chi viene trovato fuori dalla propria abitazione con strumenti a lama affilata o appuntita oltre determinate misure. Una norma pensata per rafforzare la sicurezza pubblica e contrastare fenomeni di violenza, ma che rischia di avere ricadute anche su chi frequenta la montagna.
Per escursionisti, alpinisti e operatori del soccorso, evidenzia il Presidente Generale del CAI Antonio Montani, coltelli e strumenti analoghi non rappresentano armi improprie, bensì dotazioni di sicurezza indispensabili. Vengono utilizzati per attività di primo soccorso, gestione logistica, emergenze e, in alcuni casi, sopravvivenza in ambiente naturale.
“Il CAI condivide pienamente l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nelle nostre città – afferma il Presidente – tuttavia auspichiamo che venga introdotta una deroga esplicita per le attività escursionistiche, alpinistiche e di soccorso in ambiente naturale”.
Nella lettera, il Club Alpino Italiano sottolinea come la criticità sia emersa non solo tra i soci, ma più in generale tra i frequentatori della montagna. L’attuale formulazione della norma, infatti, non distingue tra contesti urbani e ambienti naturali, dove l’utilizzo di strumenti a lama può essere parte integrante dell’equipaggiamento tecnico.
L’associazione richiama quindi l’attenzione del legislatore sulla necessità di un intervento correttivo in fase di conversione del decreto, affinché vengano tutelate attività praticate da milioni di cittadini in tutta Italia.
La lettera del CAI
Alla cortese attenzione
Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari
di Camera e Senato
Oggetto: D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 e tutela delle attività escursionistiche e outdoor.
Onorevoli Deputati / Senatori,
in vista dell’avvio dell’iter di conversione del Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, sottopongo alla Vostra attenzione una possibile criticità che è stata evidenziata dai nostri soci e non solo, in merito all’Articolo 1 del suddetto provvedimento.
Pur condividendo l’esigenza di potenziare il contrasto alla violenza giovanile e ai reati in materia di armi, le nuove modifiche apportate alla Legge 18 aprile 1975, n. 110 introducono limitazioni che possono impattare su milioni di cittadini che praticano escursionismo, alpinismo e attività di soccorso in ambiente montano.
L’attuale formulazione dell’Art.1 introduce infatti sanzioni severe per coloro che vengono trovati fuori dalla propria abitazione con strumenti con lama affilata o appuntita eccedenti determinate misure.
Per un escursionista o un professionista della montagna, tali strumenti non rappresentano armi improprie, ma dotazioni di sicurezza indispensabili per esempio per attività di primo soccorso, logistica o sopravvivenza.
Si rappresenta quanto sopra perché in fase di conversione possa essere ulteriormente valutata ed approfondita la criticità illustrata.
Con la speranza di aver fornito un utile contributo, ringrazio per l’attenzione che sarà posta nell’interesse di tutti i cittadini che frequentano la montagna.
Distinti saluti.
Il Presidente Generale
Antonio Montani