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Decreto Sicurezza: cosa rischiano davvero escursionisti e alpinisti? Parla il presidente LAGAP Marco Fazion

Il Presidente nazionale di LAGAP analizza le criticità di una norma distante dalla realtà outdoor e spiega come muoversi tra i sentieri minimizzando i rischi legali.

Il recente Decreto Sicurezza ha scosso profondamente il mondo dell’outdoor, sollevando un’ondata di dubbi e giustificate perplessità tra chi la montagna e la natura le vive quotidianamente. Escursionisti, fungaioli, cacciatori e alpinisti si sono ritrovati improvvisamente a fare i conti con un quadro normativo che sembra minacciare gesti e abitudini consolidati da generazioni.

Al centro del dibattito non ci sono le armi, ma quegli strumenti da taglio — dai classici coltellini pieghevoli alle piccozze — che per chi frequenta i sentieri sono compagni d’avventura indispensabili, attrezzi di lavoro o, in certi casi, veri e propri dispositivi di sicurezza. Le nuove restrizioni, che introducono soglie dimensionali più rigide e inaspriscono pesantemente le sanzioni, lasciano aperti interrogativi critici. Quali, ad esempio, cosa si intende esattamente per “giustificato motivo” davanti a un controllo. O quali sono i confini tra il porto e il trasporto, e se dunque avere un oggetto con lama all’interno dello zaino, possa mettere al riparo da sanzioni penali. O ancora come distinguere con certezza gli strumenti leciti da quelli che il decreto ora classifica come “vietati”.

In attesa di chiarimenti ufficiali e di possibili emendamenti che possano risolvere i dubbi sollevati dal Decreto, abbiamo contattato Marco Fazion, Guida Ambientale Escursionistica e Presidente Nazionale di LAGAP (Libera Associazione Guide Ambientali Escursionistiche Professioniste), per comprendere come sia più opportuno comportarsi, in questo momento di confusione normativa, quando si va per sentieri, per evitare spiacevoli situazioni ed eventuali sanzioni.

Presidente, qual è la sua analisi su questo nuovo Decreto Sicurezza e sull’impatto che avrà su chi vive e frequenta la montagna?

La professione dell’avvocatura è una delle più ampiamente rappresentate in Parlamento, e gli uffici legislativi dei vari ministeri sono molto spesso diretti da magistrati. Per cui un Decreto Sicurezza, come questo, che mette in crisi milioni di italiani che con la malavita non hanno nulla a che spartire, sembrerebbe scritto inspiegabilmente male. Invece, come sempre, una spiegazione c’è: la nostra classe politica, ben diversa da quella della Prima Repubblica, è eminentemente urbana e non ha la più pallida idea dello stile di vita che si pratica fuori dalla città. Ruralità, natura, montagna, non le appartengono, come mostra con grande chiarezza anche l’affermazione, su cui abbiamo in LAGAP prodotto mesi fa un contributo, secondo cui le zone interne – quelle, per esempio, da cui vengono i formaggi che questi signori mettono in tavola – andrebbero dolcemente accompagnate verso l’eutanasia.

Un altro problema di natura culturale è che la maggior parte delle persone che conosco viveva nell’errata convinzione che il porto di un “coltellino” fosse sempre e comunque consentito. Rimanendo sorpresi e amareggiati quando, prima di una partita, qualcuno li denunciava e gli sequestrava l’oggetto. Addirittura, e me ne sono accorto aggiornando per decenni i colleghi, molti arrivavano a citare, senza ovviamente saperlo, disposizioni in vigore nell’immediato Dopoguerra e poi modificate.

Il Decreto Sicurezza mira a contrastare primariamente la microcriminalità e gli episodi di violenza urbana. Crede che sarà efficace in tal senso?

Per inquadrare l’assurdità generale del provvedimento, abbiamo già avuto, era inevitabile, i primi accoltellamenti. Dico che era inevitabile perché il provvedimento era rivolto al contenimento di atti criminosi svolti da malviventi fortemente disturbati, non da criminali che operano in modo razionale, riducendo il proprio rischio legale; dato e non concesso che tra una metanfetamina e l’altra il maranza si faccia due conti, se è disposto ad aprire la pancia a qualcuno, o a doversi difendere da un pari suo, rischia una pena detentiva importante, e non lascerà certo a casa la lama per paura di una leggera condanna penale, sapendo peraltro che, per quella ragione, non farà un giorno in galera. Leggera condanna penale che invece spaventa me, che, ad esempio, lavoro con scuole ed enti pubblici e devo avere una fedina penale immacolata. Anche qui, se chi ha scritto il Decreto Sicurezza avesse un minimo di confidenza, per dire, coi centri di recupero che si occupano di dare una mano a questi – pericolosissimi – relitti umani e alle loro famiglie disfunzionali, avrebbe potuto ben comprendere l’assoluta inefficacia del provvedimento.

Quali sono le novità normative più preoccupanti per un cittadino comune o un professionista della montagna?

Non scenderò in tecnicismi in quanto non sono un avvocato ma, soprattutto, in quanto aspetterei che il Decreto Sicurezza, come molti speriamo, sia emendato e, anche non lo fosse, sarebbe bene attendere per capire come le Forze dell’Ordine declineranno la discrezionalità che, nei fatti, attualmente introduce: per i coltelli pieghevoli con apertura a una mano e blocco lama, di lunghezza pari o superiore a 5 cm, il decreto non richiama espressamente il giustificato motivo, collocando la fattispecie in un ambito normativo che potrebbe configurare un divieto di porto sostanzialmente assoluto. In assenza di chiarimenti interpretativi, il rischio di contestazione penale risulta elevato anche in presenza di finalità lecite.

Se guardiamo le normative degli altri paesi europei, scopriamo che le fattispecie di lame pesantemente sanzionate sono, come nel decreto di cui parliamo, sempre quelle che, insieme, sono facilmente occultabili, di pronto uso e dotate di bloccaggio del manico e che abbiano una lunghezza tale da poter raggiungere facilmente organi vitali. Da appassionato di coltelli vorrei far notare che il bloccaggio della lama nei modelli pieghevoli è studiato per rendere impossibile alla stessa di richiudersi sulle dita dell’operatore, cosa che accade molto facilmente, ad esempio, scortecciando un ramo. Potrei anche far notare che alcuni dei più famosi coltelli pieghevoli tradizionali, che hanno insanguinato per secoli le taverne di tutta Italia, non hanno il “serramanico”.

Noto una grossa incomprensione, da parte di molti leoni della tastiera, sulle ragioni che hanno spinto il legislatore a consentire una lunghezza maggiore per i coltelli a lama fissa. A parte l’occultabilità, dimezzata rispetto al pieghevole, davvero bisogna ricordare che questa tipologia di coltelli, per essere portata, deve essere riposta in un fodero, altrimenti ti bucano la tasca della giacca o ti feriscono? Per cui l’atto di estrarli e accoltellarci qualcuno è assai meno immediato di quello dei coltelli oggetto del provvedimento restrittivo.

Quale dovrebbe essere in ultima analisi l’obiettivo di tali limitazioni?

Quello che, maldestramente, voleva impedire chi ha scritto il Decreto Sicurezza è che, in una frazione di secondo, un oggetto portato in tasca potesse essere estratto, aperto, e conficcato nel corpo di qualcuno. Certo, l’introduzione di tre paroline magiche, tipo “in luogo pubblico” potrebbe ancora risolvere tutto, donandoci un provvedimento inutile al contenimento della microcriminalità, ma almeno non dannoso per milioni di persone che frequentano gli ambienti naturali o rurali. Anche perché ci sono alcune attività outdoor (alpinismo, canoa, torrentismo) in cui proprio la rapidità e la semplicità con cui possiamo aprire un tagliente, bloccandone subito la lama, possono fare la differenza.

Andando ad analizzare la differenza tra porto e trasporto: per essere chiari con chi ci legge, oggi l’alpinista o l’escursionista deve tenere il coltello e la piccozza necessariamente dentro lo zaino finché non raggiunge la parete o il luogo di utilizzo? Portando una piccozza attaccata all’imbrago o un coltello nel taschino dello zaino durante l’avvicinamento rischiamo sanzioni?

Cominciando dalla fine; il porto di strumenti atti a offendere, resta del tutto invariato quanto la legge già imponeva: benissimo la piccozza appesa in modo corretto allo zaino mentre, abbigliato da alpinismo mi sto avvicinando al luogo di esercizio, ma non andateci in giro per Corso Sempione, esattamente com’è sempre stato. Dato che il giustificato motivo, per un certo tipo di coltelli, tipici delle nostre attività, ormai, di fatto, lo decide il giudice, portare un coltello “illegale” in un luogo visibile durante l’avvicinamento è un grosso rischio. Probabilmente verremmo prosciolti, ma se incontriamo, magari al bar, un operatore troppo zelante, intanto ci siamo dovuti pagare un avvocato.

Riassumendo al massimo, a costo di banalizzare: il rischio attuale di girare con un tagliente vietato dal decreto è che persona onesta sia fermata e debba difendersi in tribunale in un processo penale il cui esito dipende, ovviamente, da mille circostanza non prefigurabili.

Esiste una lunghezza della lama (magari i famosi 4 cm) che garantisca di essere “in regola” a prescindere dal contesto?

Il porto di qualsiasi strumento atto ad offendere (già “arma impropria”) è sempre subordinato al giustificato motivo. Attualmente, a 4 cm, anche se il coltello è insieme pieghevole, dotato di blocco e di estrazione rapida della lama, può essere portato, come potreste portarvi dietro un cacciavite, o un martello, o un taglierino, se ne sussiste un giustificato motivo. Ora, nella valutazione del giustificato motivo esiste da sempre un ampio margine di discrezionalità, non nascondiamoci dietro a un dito: magari a un operatore della sicurezza non piace la lunghezza dei miei capelli o un mio tatuaggio… Correre comunque un rischio di ritrovarsi in tribunale per portare un tagliente così corto da rendermi complesso anche sbucciare una mela, lo trovo veramente stupido. Se lo portiamo con noi perché percepiamo un problema di sicurezza, dotiamoci di spray al peperoncino. Se invece, in ufficio, dovremo sbucciare una mela, facciamolo con un coltello di caratteristiche consentite.

In attesa di un emendamento che risolva le attuali perplessità, lei cosa consiglia alla Guida Professionista o al semplice appassionato che domani mattina prepara lo zaino: meglio lasciare il serramanico a casa e portarsi un coltello a lama fissa (meno occultabile) o un semplice coltello da cucina?

Sotto un profilo eminentemente pratico, dato che in 45 anni di attività non ho mai incontrato un Forestale su sentiero, sostanzialmente il problema si riduce al viaggio. Ricordo a tutti che l’ispezione di un veicolo ai sensi del codice della strada non prevede in alcun modo la perquisizione del mezzo. Per cui se avete un coltello di qualsiasi tipo chiuso nello zaino, lo zaino è riposto nel bagagliaio e non state commettendo reati, potete tranquillamente opporvi al fatto che vi costringano ad aprirlo.

Ancora, io ho smesso di tirare fuori il mio coltello nei locali dove mi servono da mangiare, anche se non mi piace il coltello che mi forniscono. Il mio coltello “da tutti i giorni” presenta infatti ogni caratteristica vietata. Più che un coltello a lama fissa – quelli che possiedo sono tutti fuori misura – per ora porto in escursione un semplice coltellino pieghevole, privo di blocco, di lunghezza consentita, quindi fino a 8 cm, che, comunque, trasporto nello zaino. Non userei comunque un coltello a lama fissa da cucina, neppure piccolo, dato che è più semplice avvalersi del giustificato motivo se abbiamo con noi un coltello tipicamente concepito per attività outdoor. Attenzione a non valutare la lama solo come superficie tagliente, ma valutatela nella sua interezza. Se il Decreto Sicurezza restasse così com’è, non escludo di acquistare una mozzetta artigianale (la “mozzetta di Giolitti”), che nasce proprio da un provvedimento del 1908, contestatissimo all’epoca, che limitava i coltelli a punta a 4 cm, ma permetteva quelli senza punta fino a 10 cm. Niente di nuovo sotto il sole. Per adesso, un minimo di attenzione, in attesa che qualche emendamento apporti elementi di sensatezza.

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