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Mountain bike sui sentieri. Regole da seguire e responsabilità legali


Aumentano i frequentatori su due ruote della montagna. E, di conseguenza, gli incidenti che coinvolgono anche gli escursionisti. Cosa dicono le (tante) leggi. Il caso, a parte, dei Bike park

Sempre più appassionati di bicicletta affollano i sentieri con le proprie mountain bike anche grazie all’avvento delle bici elettriche, che permettono a un pubblico vastissimo di avventurarsi in alta quota. I problemi di convivenza – e gli incidenti – tra biker ed escursionisti aumentano in proporzione. Da qui la necessità di una regolamentazione.

Percorrere i sentieri di montagna con la propria bicicletta è possibile?

Alle regioni ed ai Parchi spetta decidere se quel determinato sentiero diventa non accessibile alle biciclette o ai mezzi meccanici in genere. Questo al fine di garantire la a garanzia la sicurezza dei fruitori (alcuni sentieri sono considerati difficili da fare in bici) e la tutela dell’ambiente naturale circostante. In mancanza di segnaletica il sentiero è percorribile anche alle bici.

Molti in Italia i sentieri che sono oggetto di divieto per le biciclette. Nella totalità del Parco delle Dolomiti Bellunesi vige questo divieto così come nel Parco di Portofino. Chi trasgredisce nelle Dolomiti Bellunesi può essere sanzionato fino a 1000€. 

Qualora non sussista un divieto in ogni caso i ciclisti devono dare precedenza al pedone. 

Altri obblighi possono indicare il senso di marcia consentito ed il periodo, visto che i divieti possono avere carattere temporaneo a tutela sia degli escursionisti pedoni che della fauna selvatica.

In molte aree potrebbe essere inoltre vietato il “Fuoripista”, per il passaggio in zone private e/o protette. Si pensi a campi coltivati o in zone soggetti a vincoli ambientali.

Per conoscere gli eventuali divieti un’ottima fonte di informazione, oltre i cartelli sul posto, sono i siti istituzionali degli enti territoriali quali Comuni e Parchi.

La provincia di Trento, ad esempio, cura l’elenco degli itinerari che formano la rete provinciale dei percorsi in mountain bike, ai soli fini ricognitivi e di promozione turistica, individuando i soggetti che si devono occupare della loro manutenzione e controllo. Inoltre, una delibera del 2007 ha introdotto il divieto di mezzi meccanici, tra cui biciclette su sentieri con pendenza superiore al 20% ed una larghezza inferiore all’ingombro trasversale della bicicletta stessa. Dovrebbero essere indicati con i cartelli ma non sempre ci sono. 

In Abruzzo si era parlato di un divieto per le ebike nel Parco nazionale del Gran Sasso. Mentre Nel Parco Nazionale di Lazio, Molise ed Abruzzo solo una parte dei sentieri è soggetta a limitazione per le MTB. Molti divieti li abbiamo incontrati inoltre nella bergamasca. Nel Parco Nazionale dello Stelvio il “transito di biciclette è consentito sulle strade forestali, anche quelle interdette al passaggio di mezzi motorizzati. La circolazione in mountain bike sui sentieri stretti può essere pericolosa sia per i pedoni che per i ciclisti.”

Nel 2021 un Decreto – mai convertito in Legge – intendeva vietare le biciclette sui sentieri. Dopo le numerose lamentele, anche da parte del CAI, tale divieto è stato cassato.

Bike park: comportamenti e responsabilità di gestori e utenti

Un bike park è un’area appositamente attrezzata per la pratica della mountain bike. Solitamente, è costituito da una serie di piste di diversa difficoltà, dotate di elementi come curve inclinate e spondate, salti, Gap, drop e altre strutture per il divertimento dei rider.

Una legge Provinciale del Trentino del 2012 afferma che i gestori dei bike park assicurano un’adeguata manutenzione  del tracciato e, in particolare, una  corretta  regimazione  delle  acque superficiali  che  preservi  i  pendii  da   fenomeni   di   dissesto idrogeologico direttamente causati dall’erosione del suolo, provocata dal continuo passaggio dei mezzi… I gestori dei bike park hanno altresì l’obbligo di stipulare una  idonea copertura assicurativa per la  responsabilità  civile  per  i  danni derivanti  agli  utenti  e  ai   terzi   per   fatti   imputabili   a responsabilità del gestore. Una disposizione analoga è stata emanata anche dalla Regione Piemonte

Questo comporta una qualche responsabilità per i gestori dell’impianto quando gli incidenti sono imputabili a una non corretta manutenzione dei tracciati all’interno dei Bike park. 

I Bike park normalmente fanno scaricare un modello di esonero di responsabilità e la possibilità di stipulare un’assicurazione personale aggiuntiva, ma ciò non li copre in caso di colpa nella gestione e manutenzione del tracciato che determina dei danni per il biker.

Naturalmente un biker diventa responsabile qualora effettui percorsi non adatti alle sue capacità, non rispetta la segnaletica, o il regolamento del Bike Park che invitano a procedere con prudenza. Sempre importante fare una prima ricognizione di ogni percorso specialmente nei passaggi più “pericolosi”.

Il Gestore dell’impianto Bikepark di Viola st. Gree (Cuneo) a seguito di un incidente mortale è stato accusato di omicidio colposo in quanto il percorso (difficile) in quel determinato tratto con un salto non era posto in sicurezza. Il processo ancora è in atto.

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