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Rischia il carcere chi provoca una valanga?

Una valanga
Una valanga

BOLZANO — Rischia il carcere chi provoca una valanga? Dipende da dove si è verificato il distaccamento e da quali conseguenze ha avuto. Si è tenuto all’Accademia Europea di Bolzano lo scorso 29 settembre il  workshop “Aspetti giuridici del distacco di una valanga”, che ha tentato di fare chiarezza sulle responsabilità individuali in caso di slavina sul territorio altoatesino e italiano. Hanno partecipato i rappresentanti di vari enti ed istituzioni, i quali hanno stilato un documento da poco redatto e che riassume le diverse casistiche.

Negli ultimi anni si sono sentiti sempre più casi in Italia di persone perseguite penalmente per aver provocato una valanga. Il reato in effetti sussiste e in diverse circostanze, ma esistono anche delle variabili che fanno la differenza. Per evitare di diffondere il panico dell’incertezza della regola tra scialpinisti, sci escursionisti e amanti del fuoripista, a Bolzano gli esperti del settore hanno pensato di fare chiarezza sulla situazione reale, anche per evitare che per paura, chi provochi una valanga ometta di segnalarlo alle autorità.

Fondamentalmente sono due le discriminanti principali e concernono il luogo in cui si provoca la valanga e il coinvolgimento di altre persone. Secondo il documento stilato dai partecipanti al workshop, prima di tutto si distinguono le aree “non antropizzate”, ovvero quelle al di fuori delle piste da sci, o dove non sono presenti persone, da quelle “antropizzate”, che si trovano invece all’interno dei compressori sciistici e in altre zone dove sono presenti le persone.

Nel primo caso la responsabilità penale viene chiamata in causa solo nel momento in cui vengano danneggiate persone altre, diverse da chi ha cagionato la valanga. Nel caso infatti in cui non ci siano feriti o persone coinvolte non è prevista l’azione penale. Se invece la slavina provoca vittime o feriti scatta la denuncia per omicidio colposo o lesioni personali colpose. Nel caso poi, di un gruppo nel quale è presente una persona avente una specifica preparazione, come una guida alpina, riguarda in sostanza solo la persona con la specifica preparazione. La differenza tra le due situazioni è data proprio dalla legge italiana, secondo cui il fatto di mettere in pericolo qualcuno, ovvero di  minacciarne la pubblica incolumità, è fatto perseguibile.

Nell’eventualità in cui la valanga venga provocata in territorio ” antropizzato” la situazione diventa evidentemente più grave, e comporta conseguenze penali indipendentemente da danni a persone. Il reato può essere giudicato doloso o colposo. Il primo caso prevede una pena detentiva da 5 a 12 anni: c’è dolo quando l’attore prevede il risultato della propria azione o omissione ed è da lui voluto come conseguenza della propria azione o omissione. Rientra in questo caso anche chi provoca una valanga con la consapevolezza del rischio che derivava dalla propria azione anche se non voleva intenzionalmente scatenarla. Tuttavia è molto difficile provare il distacco doloso di una valanga e in Italia finora non sono state inflitte condanne.

Il reato è colposo invece, viene punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Si parla di colpa se la valanga non è stata voluta dall’attore, ma poteva essere da lui prevista come conseguenza della propria azione o omissione (colpa cosciente), conseguenza di imprudenza, negligenza, imperizia (colpa generica), inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica). Si intende per colpa cosciente il caso in cui chi ha provocato la valanga fosse consapevole della situazione e del pericolo, fosse ovvero in grado di interpretare un cartello di segnalazione pericolo valanghe e/o il bollettino valanghe.

Un’ulteriore distinzione riguarda gli sciatori, la cui colpa specifica non si viene stabilita sulla base delle leggi dello Stato, ma sull’Ordinamento delle aree sciabili attrezzate redatto dal legislatore provinciale (la legge Provinciale numero 14 del 23 novembre 2010). Questa legge disciplina il comportamento degli utenti delle aree sciabili attrezzate.

Come si legge sul documento stilato dal workshop, in ogni caso la segnalazione delle valanghe agli enti competenti è un obbligo morale, che di per sé non comporta nessuna conseguenza penale. Chi dopo aver causato una valanga non chiama i soccorsi, mette in pericolo la vita di altre persone e può avviare costose e impegnative azioni di ricerca che potrebbero essere evitate.

Il workshop organizzato dall’Istituto per la Medicina di Emergenza dell’EURAC e dalla Ripartizione protezione antincendi ha creato un tavolo di confronto tra chi si occupa o si interessa degli aspetti giuridici legati al distacco di valanghe. In rappresentanza della parte giuridica hanno partecipato Guido Rispoli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, e Maria Auckenthaler della Procura della Repubblica di Innsbruck. Il punto di vista scientifico è invece stato rappresentato da Hermann Brugger e Giacomo Strapazzon dell’Istituto dell’Eurac, che hanno ospitato l’incontro, e da Jürg Schweizer dell’Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe. Erano presenti inoltre i referenti del soccorso alpino dell’Alpenverein Südtirol, del Comitato Nazionale per il Soccorso Alpino e Speleologico, dell’Associazione Guide Alpine e Sciatori Alto Adige, e del Club Alpino Italiano.

I promotori del workshop hanno approvato la pubblicazione del rapporto conclusivo specificando che non è un documento giuridicamente vincolante. Qui sotto trovate una copia in pdf scaricabile.

Documento workshop_it

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Un commento

  1. A chi sa e può rispondermi: io mi alzo alle 5 del mattino, salgo un pendio in completa solitudine o con un compagno e un gruppo arriva sulla mia traccia alle 10, ma mi è nascosto dalla morfologia del terreno? Se stacco una lastra o una valanga, come posso esserne io responsabile? Se mi si tampona in auto, quello dietro ha comunque torto. Devo essere responsabile io se della gente non alza il naso a vedere se c’è qualcuno sopra e non si rende conto che seguirmi è potenzialmente pericoloso?

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