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CAI e ambientalisti ricorrono al TAR contro i nuovi impianti di risalita nel Parco dello Stelvio

Club Alpino Italiano – CAI Regione Lombardia, CAI Alto Adige, Alpenverein Sudtirol, FAI, Federazione Pro Natura, Dachverband – Federazione Protezionisti Sudtirolesi, Italia Nostra, Legambiente, LIPU, Mountain Wilderness, Touring Club Italiano – TCI, e WWF sono le 12 associazioni ambientaliste che hanno fatto ricorso al TAR contro la Delibera di Giunta n. 106/2018 della Provincia di Bolzano, che dà il via all’iter per realizzare un nuovo impianto di risalita. Una nuova pista lunga 1310 metri a Solda, in un’area di 4,47 ettari, proprio in Pieno Parco Nazionale dello Stelvio. L’impianto vuole completare il grande carosello sciistico “Ortler-Ronda”, con la realizzazione di impianti, che avranno una portata di 550 persone all’ora, in opposizione agli impegni assunti (Intesa dell’11/2/2015 e Linee Guida del 19/1/2017) con la Regione Lombardia, la provincia di Trento e il Ministero dell’Ambiente) e alla normativa vigente (D.lgs. 14/2016).
 
La Delibera della Giunta provinciale di Bolzano – dicono gli ambientalisti – non tiene in alcun conto il dovere di tutela degli alti valori naturalistici dei siti Natura 2000 “Ortler Madatschspitze” e “Ulten Sulden”, difesi dall’Europa e caratterizzati dalla presenza di 6 differenti habitat, di 8 specie faunistiche, elencate nella Lista Rossa dell’Alto Adige delle specie minacciate e  di aree di importanza paesaggistica e naturalistica, dove si riproduce la pernice bianca e si registra la presenza dell’aquila reale e del gipeto”.
 
Fra i motivi di impugnazione, le 12 associazioni contestano la violazione del d.lgs. 14/2016, che impone la configurazione e la governance unitaria del Parco Nazionale dello Stelvio e rimanda alle Linee Guida per la redazione del nuovo piano Parco e del nuovo Regolamento, le quali permettono nell’ara del parco solo nuove infrastrutturazioni “leggere” e solo se legate al miglioramento della mobilità. Viene contestata anche una violazione della Convenzione delle Alpi, che prevede un rispetto degli obblighi di tutela degli habitat protetti dai parchi, e dei Protocolli attuativi sulla Protezione della natura e la tutela del paesaggio e sul Turismo che autorizzano gli impianti di risalita solo quando sono rispettate le esigenze ecologiche e paesaggistiche, oltre a quelle economiche. Violate, secondo i motivi impugnati, anche la direttiva comunitaria (2001/42/CE) sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), perché l’intervento obbligava a una procedura VAS –mai espletata- di tutti gli impatti ambientali; e le direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE) dato che i nuovi impianti verrebbero realizzati a ridosso di aree di pregio “Ortler Madatschspitze” (distante soli 100 metri) e “Ulten Sulden” (distante soli 77 metri) provocando impatti elevati sulla fauna selvatica  a rischio (pernice, aquila reale, gipeto) e sugli habitat alpini di pregio paesaggistico e naturalistico (come le conifere e la rara sassifraga). Nel ricorso si contesta anche una violazione al “principio di precauzione” esplicitamente previsto dal Codice dell’Ambiente e al diritto di partecipazione al procedimento ambientale promossodalla PA stabilito dalla recepita Convenzione Aarhus, in quanto la pubblicazione degli atti istruttori e dei pareri è avvenuta in sola lingua tedesca.

Le associazioni fanno sapere che manterranno costante la loro attenzione al progetto, anche partecipando alle prossime conferenze di servizi e procedendo alla redazione di osservazioni agli atti del procedimento ed auspicano che i prossimi passaggi possano portare ad una revisione dello stesso improntata alla tutela ed alla salvaguardia delle aree naturalistiche di enorme pregio ambientale.

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